In base alla Legge di Stabilità 2013, le nuove società agricole potranno optare per il regime forfettario (tassazione catastale del reddito in luogo di quello basata sul bilancio) solo per il 2013 e 2014. Solo quelle che avevano manifestato tale volontà prima della pubblicazione della nuova norma potranno usufruirne fino al 2015.
Aderendovi, chi conduce il terreno subisce una tassazione sul reddito agrario rinveniente dalle iscrizioni catastali, con particolare convenienza per i soggetti che registrano una sostanziale differenza tra costi e ricavi (mentre non lo è per quelli in perdita).
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Chi può godere del regime
L’opzione è normalmente riservata alle società di persone commerciali (Snc e Sas), Srl e cooperative agricole (coltivatori diretti) di cui all’art. 2, D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99, secondo cui è necessario che l’oggetto sociale dell’azienda preveda l’esercizio esclusivo delle attività previste dall’art. 2135 del Codice Civile:
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L’Agenzia delle Entrate (CM 50/E 2010) ha poi chiarito che sono società agricole anche quelle che realizzano attività commerciali, industriali, ipotecarie e immobiliari a patto che siano finalizzate a migliorare l’attività agricola.
La società che effettui attività di locazione, comodato e affitto di immobili per uso abitativo (o ancora terreni e fabbricati a uso strumentale delle attività agricole) resta agricola se queste attività sono marginali, con introiti non oltre il 10% del ricavo complessivo.
Sono escluse dal regime forfetario: le società per azioni e in accomandita per azioni (anche se in possesso della qualifica di società agricola); le società semplici che svolgano attività agricola per le quali la tassazione per la rendita agraria rappresenta il regime naturale e inderogabile di tassazione; le società cooperative di trasformazione e commercializzazione di prodotti conferiti dai soci (perché non conducono i terreni, che invece vengono coltivati dai soci).
Come si esercita l’opzione
- La tassazione catastale del reddito viene applicata in automatico alle ditte individuali e alle società semplici.
- Le società di persone commerciali, a responsabilità e le cooperative agricole devono esercitare l’opzione come previsto dall’art. 1, co. 1093, L. 296/2006 nella Dichiarazione IVA.
- Le società che non hanno obbligo di presentazione della dichiarazione possono manifestare la propria volontà in sede di presentazione di UNICO, con il modello di Dichiarazione IVA annuale. L’opzione dura un triennio e si intende rinnovata con il permanere dei requisiti.
Visto che la nuova norma ha escluso dalla opzione le società commerciali dal periodo d’imposta di riferimento al 31 dicembre 2015, potrebbe convenire trasformarsi in società semplici, per continuare a contare sul beneficio. Questa ipotesi potrebbe rientrare nella fattispecie dell’elusione finalizzata al rientro in un regime fiscale più vantaggioso per il contribuente: secondo l’interpretazione più garantista della norma però, non basta il presunto vantaggio fiscale a considerarla elusione fiscale, tanto più che la trasformazione potrebbe invece comportare delle plusvalenze tassabili.