La deducibilità dei compensi di amministratori di società

di Francesca Vinciarelli

22 Maggio 2013 09:48

logo PMI+ logo PMI+
L'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate e della Corte di cassazione sulla detraibilità dei compensi erogati ad amministratori di società.

Agenzia delle Entrate e Corte di Cassazione si sono espresse recentemente  sulla detraibilità dei compensi erogati ad amministratori di società e sulla possibilità – da parte dell’amministrazione finanziaria – di escludere talune fattispecie, soprattutto se il compenso è ritenuto troppo elevato o si riferisce ad attività non inerente a quella dell’impresa.

=>Guida al calcolo compensi di amministratori d’azienda

Legittima detrazione di spese

Con la R.M. 27 dicembre 2012 n. 112/E l’Agenzia delle Entrate ha toccato il tema della legittima detrazione di spese sostenute da un’azienda, ritenute troppo elevate, antieconomiche o non inerenti dall’amministrazione finanziaria. La mancata detrazione che ne deriva porta ad un aumento dell’utile di bilancio e quindi della tassazione.

Nel caso di aziende aventi come oggetto d’impresa attività specifiche, è più facile che il Fisco contesti delle spese, alla luce dell’inerenza facilmente opinabile. Evitare di definire in maniera troppo specifica e ristretta l’oggetto d’impresa permette di non esporsi a possibili contestazioni.

Permalink a Compensi agli amministratori di società

Compensi troppo elevati

Con l’Ordinanza 3243/2013 la Cassazione è entrata nel merito dei compensi di grossa entità, anche se inerenti, pagati agli amministratori di società.

L’Ordinanza sottolinea la possibilità di non ammettere a detrazione le somme che afferiscono a compensi ritenuti troppo elevati erogati agli amministratori di società, in contrasto con la Sentenza 13 gennaio 2013, n. 9 della Corte, nella quale si diceva che non è possibile sindacare la decisione di una società di elargire considerevoli compensi, se effettuati in maniera inerente rispetto all’oggetto dell’impresa e derivanti dalle attribuzioni degli amministratori.

Discrezionalità della valutazione

Con questa sentenza, la Cassazione ha legittimato la presenza di una forte componente discrezionale nel processo di valutazione, ponendo le aziende nella non semplice posizione di dover giustificare la natura delle proprie spese e di doverne spiegare anche l’entità.

Permalink a Compensi ai manager: sì alla deduzione

Da una parte quindi l’imprenditore è libero, nello svolgimento della propria attività, di valutare l’appropriatezza e l’economicità delle spese della propria azienda, dall’altra appare però compito dell’amministrazione finanziaria legittimare e valutare tali spese.

Al di là delle sproporzioni oggettive – che possono avvenire ad esempio quando il compenso all’amministratore arriva addirittura a superare il reddito d’impresa – risulta molto complesso individuare il rapporto tra le spese effettuate e i ricavi conseguiti.

Si attendono quindi ulteriori delucidazioni che possano quantomeno limitare la discrezionalità che al momento appare troppo influente.

=>Scopri tutte le detrazioni fiscali applicabili