Indennità di malattia: quadro riassuntivo delle nuove tutele e dei nuovi obblighi (retributivi e non solo) per lavoratori subordinati e dei liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS.
Ad esempio, anche i co.co. pro. possono ricevere visite fiscali per accertamento malattia: è tutto spiegato nella circolare n. 77 del 13 maggio.
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A chi spetta l’indennità
- Parasubordinati in gestione separata (art. 2, comma 26 della legge 335/1995), non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione: tutela introdotta dalla Finanziaria 2007 (Legge 296/2006, art. 1 comma 788).
- Liberi professionisti in gestione separata: tutela introdotta dal Salva Italia (Dl 201/2011, convertito con la legge 241/2011, art. 24 comma 26).
Presupposti fondamentali: l’attività lavorativa deve essere in corso al momento della malattia, e il lavoratore deve essersi effettivamente astenuto dal lavoro.
Requisiti reddituali e contributivi: contributi versati per ad almeno tre mensilità nei 12 mesi precedenti l’evento di malattia per un contributo mensile minimo di 354,75 euro (aliquota 2013 per la gestione separata: 27,72%); reddito minimo annuo pari a 15.357 euro e reddito massimo nell’intero 2012 inferiore a 67.304,30 euro (tetto pari al 70% del massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della legge 335/1995 e si riferisce all’anno precedente al quale si sta a casa per malattia).
Malattie escluse
L’indennità non è prevista per malattie che durano meno di 4 giorni. Se però si verifica una ricaduta, o un allungamento dei termini, rispetto a una malattia che inizialmente doveva durare meno di 4 giorni, la copertura è prevista per l’intera durata dell’indisposizione (compresi i primi 3 giorni).
Significa che bisogna presentare all’INPS il certificato medico anche per i primi 3 giorni.
=> Vai alla Guida INPS sul certificato di malattia online
Copertura prevista
Il numero massimo di giorni di malattia indennizzabili nell’arco di un anno solare è pari a 61, il minimo è pari a 20 giorni. All’interno di questa forchetta, ogni lavoratore deve calcolare a quanti giorni ha diritto: un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro nei 12 mesi precedenti (art. 1, comma 788, legge 296/2006).
La misura dell’indennità dipende dai mesi di contribuzione. Se nei 12 mesi precedenti risultano accreditate un certo numero di mensilità, per il 2013 è pari a:
- 10,85 euro al giorno: accreditate da 3 a 4 mensilità.
- 16,28 euro al giorno: accreditate da 5 a 8 mensilità.
- 21,71 euro al giorno: accreditate da 9 a 12 mensilità.
Il parasubordinato presenta il certificato medico con le stesse modalità dei dipendenti (regolamentate dal Decreto del Ministero della Salute 26 febbraio 2010, oggetto di successive circolari INPS) e presenta richiesta di prestazione per malattia, con le modalità telematiche previste dalla circolare INPS n. 52 del 2012 (scaricala): web, patronati, contact center (numero verde 803164).
Accertamento medico legale
Il diritto all’indennità comporta automaticamente il potere dell’INPS di disporre eventualmente una visita medica fiscale (esattamente come le aziende possono fare nei confronti dei dipendenti in malattia). Il lavoratore in malattia deve rendersi disponibile nelle seguenti fasce orarie: dalle 10:00 alle 12:00 di mattina e e dalle 17:00 alle 19:00 nel pomeriggio. Massima attenzione a indicare nel certificato di malattia il corretto indirizzo ai fini della reperibilità.
Ricorsi
Devono essere presentati entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento INPS, con le modalità telematiche previste dalla circolare n. 32 del 10 febbraio 2011 (scaricala): c’è un’area dedicata ai ricorsi online sul portale web dell’Inps, sezione servizi online. L’autorità competente a valutare i ricorsi dei lavoratori è il Comitato Amministratore del Fondo per la Gestione speciale dei lavoratori autonomi di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
77 del 13 maggio 2013