Dichiarazione Redditi 2013: precisazioni delle Entrate

di Barbara Weisz

10 Maggio 2013 14:33

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Ultimi chiarimenti su detrazioni IRPEF, IMU, IVIE e cedolare secca: circolare dell'Agenzia delle Entrate in vista della Dichiarazione dei Redditi 213.

Detrazioni, IRPEF cedolare secca, redditi da lavoro dipendente, redditi fondiari, IMU e IVIE: tutte materie di chiarimento di una circolare dell’Agenzia delle Entrate, in risposta a una serie di quesiti.

Vediamo le precisazioni fornite con la circolare 13/E, in vista delle dichiarazioni dei redditi 2013, utili sia per il 730 (vedi le scadenze) sia per UNICO (leggi come compilarlo).

=>Guida al calcolo IRPEF nella dichiarazione dei redditi

Ristrutturazioni edilizie

La detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio è pari al 36% fino al 26 giugno 2012 e al 50% per il resto dell’anno (dal Dl crescita 83/2012, leggi in dettaglio).

In caso di decesso del contribuente che ha eseguito lavori di ristrutturazione nell’immobile in affitto, con il consenso della proprietà, l’erede ha diritto alla detrazione se subentra nel contratto di locazione e conserva la detenzione materiale e diretta del bene.

In caso di separazione legale, il coniuge assegnatario dell’immobile può eseguire lavori e usufruire della relativa agevolazione fiscale.

La comunicazione di fine lavori non è fra i documenti che bisogna conservare in caso di controlli fiscali, per ottenere la detrazione basta indicare i dati richiesti in dichiarazione dei redditi, mentre i documenti necessari (da conservare) sono la comunicazione preventiva all’Azienda sanitaria locale, fatture e ricevute fiscali, ricevute dei bonifici di pagamento.

Se un contribuente ha sostenuto lavori per 48mila euro entro il 25 giugno 2012 e per altri 96mila euro dopo il 26 giugno (ed entro fine 2012), come deve applicare le detrazioni? Può scegliere di applicare la detrazione del 50%, possibile fino a 96mila euro di spese all’anno, non conteggiando quindi le spese sostenute nella prima metà del 2012, per le quali la detrazione sarebbe del 36%? La risposta dell’Agenzia delle Entrate è positiva: c’è un plafond di 96mila euro all’anno valido dal 26 giugno 2013 al 31 giugno 2013, quindi il contribuente può utilizzarlo.

=> Le altre novità fiscali 2013

=> Consulta anche la Guida al calcolo IRPEF

Riqualificazione energetica edifici

E’ il bonus energia del 55%, prorogato dal decreto Sviluppo fino al 30 giugno 2013 (poi scatta l’aliquota unica per le ristrutturazioni al 50%, leggi i dettagli). Per lavori eseguiti in parte nel 2012 e in parte nel 2013, con spese sostenute in entrambi gli anni, la documentazione per ottenere le detrazioni va spedita all’Enea entro 90 giorni dal termine dei lavori. Visto che la detrazione fiscale del 55% è stata prorogata fino al 30 giugno 2013, il termine massimo per la trasmissione è il 30 settembre 2013.

Se i lavori sono stati realizzati nel 2013 ma parte delle spese è sostenuta nel 2013, valgono gli stessi termini, bisogna inviare all’Enea la richiesta di detrazione entro 90 giorni dalla fine dei lavori, (quindi bisogna averlo fatto entro il 31 marzo 2013). Si può presentare richiesta di detrazione nei termini, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (30 settembre 2013), aggiornandola con le spese ulteriormente sostenute.

Remissione in bonis: consente al contribuente di avvalersi della detrazione sanando la mancata presentazione della comunicazione all’Enea entro il termine della prima dichiarazione utile. Per esempio, se i termini (90 giorni) per le comunicazioni all’Enea scadono il 30 giugno 2013, si può effettuare la remissione entro il successivo 30 settembre 2013, termine per la dichiarazione sui redditi 2012. La remissione in bonis è possibile anche nel caso di comunicazioni all’Enea effettuate ma annullate, dai tecnici o dai beneficiari.

Errori tecnici: se il contribuente ha compilato le richieste di detrazione, ma non ha effettuato l’invio all’Enea (la procedura è telematica), la domanda può essere considerata comunque valida solo nel caso di mancata trasmissione dovuta a un problema tecnico del sistema informatico o comunque a cause imputabili all’Enea.

Altre detrazioni

Interessi mutuo prima casa: la detrazione sul mutuo prima casa può essere divisa al 50% fra i due coniugi anche se in realtà le fatture relative alle spese sostenute sono tutte intestate a uno solo dei coniugi. Si tratta di detrazione al 19% su un importo massimo di 2mila 582,28 euro.

Infine, due precisazioni sulle detrazioni scolastiche: sugli asili nido, la detrazione è applicabile anche nel caso in cui i figli frequentino le “sezioni primavera”. Sui corsi di laurea in teologia, è possibile applicare la detrazione.

Cedolare secca

I contribuenti che hanno scelto la cedolare secca in Unico 2012 (sui redditi 2011) hanno di fatto esercitato l’opzione fino alla fine della durata del contratto di locazione (anche se non l’hanno confermata con il modello 69). Non sono però vincolati alla cedolare secca anche per la dichiarazione 2013: se vogliono tornare alla tassazione ordinaria, devono semplicemente pagare la relativa IRPEF, come comportamento concludente.

=> Leggi le precisazioni delle Entrate sulla cedolare secca 2013

Il contribuente che ha aderito alla cedolare secca, comunicandolo formalmente al conduttore dell’immobile e non aggiornando il canone, ma poi non l’ha effettivamente applicata nella dichiarazione 2012, può rimediare presentando la dichiarazione integrativa modello UNICO 2012 (redditi 2011) entro il 30 settembre 2013. Deve anche versare acconto e saldo non effettuati per il periodo d’imposta 2011, oltre all’acconto 2012. Se sul 2011 aveva applicato l’Irpef ordinaria, deve anche presentare istanza perla correzione del codice tributo, indicando gli importi versati che diventano validi per la cedolare secca.

IMU

Gli immobili inagibili, inabitabili e, di fatto, non utilizzati, per i quali si paga solo l’IMU e non l’Irpef, vanno comunque indicati in dichiarazione dei redditi. Bisogna compilare il quadro B del 730/2013 o il quadro RB di Unico 2013, barrando il codice residuale “9” nella colonna 2 “Utilizzo”.

Per quanto riguarda il reddito fondiario, va indicato nel rigo 147 (redditi fondiari non imponibili) del modello 730-3, o nel quadro RN di Unico 2013, rigo RN50, colonna 2 “redditi fondiari non imponibili”.

Resta fermo che se il contribuente possiede solo redditi fondiari relativi a beni non locati è esonerato dalla dichiarazione dei redditi (leggi chi non deve presentare la dichiarazione dei redditi).

Si ricorda infine che nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione), è possibile chiedere una modifica catastale.

=> Approfondisci l’IMU in dichiarazione dei redditi 2013

IVIE

Per gli immobili all’estero adibiti ad abitazione principale o non locati, su cui si paga l’Ivie, non si paga l’Irpef, e quindi non bisogna compilare il quadro D del modello 730 e il quadro RL di UNICO. Resta invece l’obbligo di compilazione del modulo RW, per il monitoraggio fiscale.

Contributo di solidarietà

Il contributo del 3% sulla parte di reddito superiore ai 300mila euro annui, introdotto dall’articolo 2, del dl 138/2011, va calcolato sul reddito imponibile al netto di tutte le riduzioni previste, anche quelle da lavoro dipendente.