Avvisi di accertamento: sospensione e impugnazione

di Francesca Pietroforte

10 Maggio 2013 09:30

logo PMI+ logo PMI+
I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulle modalità e i tempi per la sospensione e l'impugnazione degli avvisi di accertamento esecutivi.

Dal 2011 gli avvisi di accertamento rappresentano un titolo esecutivo rispetto all’atto di notifica al contribuente.

Sospensione

Grazie alla Legge di Stabilità 2013, è però possibile chiederne la sospensione immediata (così come per le cartelle di pagamento). Come recita il co. 537 dell’articolo unico della legge, questo diritto vale per avvisi di accertamento esecutivi non iscritti a ruolo ma affidati agli agenti della riscossione dopo la notifica.

=>Leggi come funziona la sospensione di titoli esecutivi

Il  contribuente può presentare istanza solo dopo l’affidamento all’agente della riscossione, (momento che rappresenta l’avvio della procedura), entro 90 giorni dalla notifica. Sarà poi compito dell’agente, inviare entro 10 giorni al creditore la dichiarazione e la documentazione a supporto. La risposta del creditore deve avvenire entro 60 giorni: se negativa viene trasmessa e motivata all’incaricato della riscossione, che a sua volta riavvia il processo di recupero del credito, ma nel fr frattempo la riscossione resta sospesa.

La presentazione dell’istanza non ha valore riguardo alla sospensione di riscossione di atti relativi a somme iscritte a ruolo in nome e per conto di terzi.

Sospensione ruoli: come fare domanda

Impugnazione

In caso di avviso, il contribuente può formulare – entr0 60 giorni dalla notifica – un’istanza di accertamento con adesione tramite posta o consegna diretta, per definire quali siano le imposte dovute ed evitare la lite tributaria. Ciò consente la sospensione del termine di impugnazione per 90 giorni e la riduzione a 1/3 del minimo previsto dalla legge delle sanzioni amministrative.

Alla presentazione dell’istanza segue il contraddittorio, dal quale può nascere un accordo con atto di adesione sottoscritto dalle parti e il pagamento delle somme dovute e ratificate nell’accordo stesso.

Il pagamento può essere effettuato, a scelta del contribuente, in un’unica soluzione entro 20 giorni dalla redazione dell’atto o in 8 rate trimestrali di medesimo importo (estese a 12 nel caso di importi superiori a 51.645,69 euro) versando la prima entro 20 giorni dall’atto.

Se il contribuente non procede con il pagamento del totale o della prima rata entro la scadenza prevista – posto che la presentazione dell’istanza comporta la sospensione di 90 giorni del termine di impugnazione – la mancata conclusione dell’accordo non compromette la possibilità di proporre un ricorso da parte del contribuente, entro 150 giorni dalla notifica dell’accertamento.