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Guida alle novità Equitalia: gestione, rate e sospensioni

di Francesca Pietroforte

Pubblicato 7 Maggio 2013
Aggiornato 9 Maggio 2013 17:46

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Guida alle novità di Equitalia e sulla riscossione dei tributi alla luce dei processi di riorganizzazione atti a favorirne l'efficienza, anche sul fronte della rateizzazione delle somme dovute.

Equitalia – società controllata da Agenzia delle Entrate e INPS e creata per eseguire l’attività di riscossione tributi, contributi e sanzioni da parte di un soggetto pubblico, sia che si tratti di somme a ruolo (attraverso notifica di cartelle di pagamento) sia di debiti non a ruolo (es.: mancato pagamento tramite Modelli F23 e F24).

=> Leggi come consultare l’estratto conto Equitalia

Organizzazione

Equitalia Spa indirizza e controlla l’attività degli agenti di riscossione, che a loro volta gestiscono gli sportelli e fanno da interfaccia con enti e contribuenti.

La capogruppo è organizzata in agenzie:

  • Nord: Friuli, Veneto, Lombardia, Trentino Alto Adige, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta;
  • Centro: Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Umbria, Toscana e Sardegna;
  • Sud: Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, 
  • Servizi: supporta gli agenti con soluzioni tecnologiche e facendo da tramite con gli enti;
  • Giustizia: riscuote le spese legate alla giustizia e le pene pecuniarie rinvenienti da provvedimenti giudiziari passati in giudicato o definitivi a partire dall’1 gennaio 2008.

Punti deboli? Lentezza (che porta al sistematico aumento degli interessi per il contribuente) e prontezza eccessiva nel far valere le proprie ragioni in caso di mancato pagamento, anche per piccole cifre che finiscono per diventare importanti;

=>Scopri la class action contro Equitalia

Aggio

E’ il compenso con cui si effettua il pagamento dell’agente: pari al 9% della somma da recuperare, entro 60 giorni dalla notifica viene diviso tra debitore (4,65%) e creditore (4,35%), scaduto tale termine è per intero in capo al debitore.

Per quanto riguarda gli accertamenti esecutivi per imposte sui redditi, IVA e IRAP per gli atti emessi dall’1 ottobre 2011, l’aggio è a carico del contribuente nella sua interezza nel caso in cui le somme dovute non vengano versate prima del termine del ricorso, come previsto dall’art. 29, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con modif. nella L. 30 luglio 2010, n. 122.

Per quanto concerne le imposte indirette, il contribuente che paga quanto dovuto entro 60 giorni dalla notifica evita la successiva cartella di pagamento e quindi anche l’aggio di riscossione.

L’agente della riscossione procede all’esecuzione forzata senza la preventiva notifica di pagamento, così facendo non è necessario coinvolgere l’esattore nella procedura di riscossione coattiva, escludendo il contribuente dal pagamento dell’aggio esattoriale. Lo stesso D.L. 78/2010 sottolinea che se trovandosi in questa fattispecie, il contribuente paga entro i 60 giorni, non è tenuto al pagamento dell’aggio.

In caso di mancato pagamento è invece necessario addebitare, oltre all’intero aggio del 9%, gli interessi di mora e il rimborso delle spese esecutive. Infatti, secondo la C.M. 4/E/2011, scaduto il termine per la presentazione del ricorso, le somme subiscono la maggiorazione degli interessi di mora che vanno calcolati dal giorno successivo alla notifica dell’atto.

Rateizzazioni

È possibile dilazionare il pagamento delle somme dovute ripartendole fino a un massimo di 72 rate mensili, corrispondenti a 6 anni (leggi come fare), se persiste presso il contribuente una situazione di temporanea obiettiva difficoltà, dimostrata dal debitore e verificata dall’ufficio.

La recente direttiva del 7 maggio 2013 ha elevato l’importo attraverso cui ottenere la rateazione senza dimostrare la difficoltà a 50.000 euro, divisibili fino a un massimo di 72 rate.

=> Scopri come rateizzare i debiti con Equitalia

Oltre tale soglia scatta l’obbligo di comunicazione della determinazione dell’indice di liquidità e dell’indice alfa che deve essere necessariamente sottoscritta da un professionista abilitato.

Oltre a queste modifiche è ora possibile richiedere la dilazione del debito in rate crescenti e non più uguali, in seguito alla richiesta del pagamento dilazionato non è più possibile iscrivere una ipoteca contro il contribuente, una volta ottenuta la rateazione il contribuente può nuovamente partecipare a gare di appalto. Questi benefici decadono se non vengono pagate due rate consecutive.

Sospensione cartelle di pagamento

La Legge di Stabilità 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, co. da 537 a 543) ha introdotto una ulteriore novità: il contribuente, verificati vizi evidenti o palesi illegittimità può presentare ad Equitalia una domanda di sospensione immediata delle cartelle di pagamento e delle eventuali misure cautelari o esecutive poste in essere dall’agente di riscossione.

=> Leggi come fare domanda di sospensione ruoli

La cartella viene annullata se, entro i 220 giorni dalla presentazione della domanda, l’ente creditore non fa opposizione.