Ultimi giorni per imprese e professionisti che chiedono il rimborso trimestrale IVA, il modello va presentato entro il 30 aprile.
Da segnalare alcune novità 2013, che di fatto restringono il perimetro di contribuenti che hanno diritto al rimborso trimestrale.
Dal primo gennaio 2013 i contribuenti residenti in Italia che fatturano nei confronti di soggetti passivi in un altro Stato UE, devono comprendere le relative operazioni nel volume d’affari. Lo prevede la Legge di Stabilità 2013 (art 1 comma 325).
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Scarica istruzioni e modello IVA TR
Possono chiedere il rimborso trimestrale IVA i contribuenti che hanno registrano nel periodo in questione un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2mila 582,28 euro.
La richiesta va presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso il modello IVA TR. Il termine per la presentazione è l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, quindi per il periodo gennaio-marzo 2013 , appunto, il prossimo 30 aprile.
Chi può richiedere il rimborso IVA trimestrale
Nel dettaglio, possono richiedere il rimborso trimestrale i contribuenti che:
- esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
- effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del Dpr n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
- i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.
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Novità su operazioni non imponibili
La novità a cui stare attenti riguarda le operazioni non imponibili per un ammontare non superiore al 25% (rigo TD 2 del modello IVA TR).
In particolare, la nuova norma (il comma 325 della Legge 228/2012 introduce il comma 6-bis all’art. 21 del Dpr 633/1972) prevede che i soggetti passivi stabiliti in Italia debbano emettere la fattura anche per le operazioni di cessione di beni e servizi effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione europea. Al posto dell’IVA, va indicata l’annotazione «inversione contabile» (leggi come funziona l’inversione contabile).