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Dichiarazione dei Redditi 2013 ai Sostituti d’Imposta

di Barbara Weisz

22 Aprile 2013 16:52

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Presentazione del Modello 730 al sostituto d'imposta, azienda o ente previdenziale in scadenza il 30 aprile: guida agli adempimenti e alle novità 2013 per aziende e dipendenti.

Si avvicinano le scadenze fiscali 2013 per lavoratori dipendenti, pensionati e aziende sostituti d’imposta, ai quali entro il 30 aprile dovrà essere presentato il Modello 730 dai contribuenti che si avvolgono della loro assistenza fiscale (per rivolgersi a CAF o professionisti abilitati c’è tempo fino al 31 maggio).

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Ecco una breve guida degli adempimenti per il contribuente e il sostituto d’imposta.

Chi presenta il 730

  • Pensionati, lavoratori dipendenti o assimilati (collaborazioni coordinate e continuative o a progetto).
  • Autonomi senza Partita IVA (es.:redditi da sfruttamento economico di opere d’ingegno).
  • Contribuenti con indennità sostitutive di reddito da lavoro dipendente, come cassa integrazione o mobilità.
  • Soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca.
  • Produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.
  • Contribuenti con redditi da terreni o fabbricati, redditi da capitale, alcuni redditi diversi (es.: terreni e fabbricati all’estero) e alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata (es.: percepiti da eredi e legatari).
  • Sacerdoti della Chiesa Cattolica, giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive, come consiglieri regionali, provinciali, comunali.
  • Soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

=> Vai allo Speciale sul Modello 730/2013

Casi particolari

Per i contratti a termine di meno di un anno ci si può rivolgere all’azienda solo se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio dell’anno di presentazione, e a un CAF-dipendenti o professionista abilitato se dura almeno da giugno a luglio dell’anno di presentazione e si conoscono i dati del datore di lavoro che dovrà effettuare il conguaglio.

I contribuenti che possiedono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio dello stesso anno e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, possono presentare il modello 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato.

=> Approfondisci: dipendente e Partita IVA: 730 o UNICO?

Novità del 730/2013

IMU
Non sono dovute, perché sostitute dall’imposta municipale sugli immobili, IRPEF e addizionali sul reddito dominicale dei terreni non affittati, e addizionali sul reddito dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito. Il reddito agrario continua invece ad essere assoggettato alle imposte sui redditi.

Chi presta l’assistenza fiscale deve esporre nel prospetto di liquidazione (sezione Altri dati) l’ammontare dei redditi fondiari non imponibili, in quanto già assoggettati ad IMU. Tale importo potrà assumere rilievo nell’ambito delle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Per gli immobili esenti IMU, anche se non locati o non affittati, continuano ad applicarsi, se dovute, l’Irpef e le relative addizionali. La presenza di una causa di esenzione IMU va evidenziata nel quadro dei terreni (colonna 9) e nel quadro dei fabbricati (colonna 12).

Il reddito dei fabbricati di interesse storico o artistico concessi in locazione è costituito dal maggiore importo tra la rendita catastale, rivalutata del 5% e ridotta del 50%, e il canone di locazione ridotto del 35%. Nel quadro B la rendita catastale dei fabbricati di interesse storico o artistico va indicata nella misura ridotta del 50%.

Se l’immobile in parte è utilizzato come abitazione principale e in parte è concesso in locazione, nel quadro B (redditi dei fabbricati), va indicato il codice di utilizzo “11” (locazione in regime di libero mercato) o il codice “12” (locazione a canone concordato).

I soci di società semplici indicano le quote di spettanza dei redditi fondiari risultanti dal modello Unico Società di Persone 2013, riportando nella colonna 2 (Titolo) del quadro A il codice “5” e/o “10” e nella colonna 2 del quadro B (Utilizzo) il codice “16” e/o “17”.

=> Approfondisci le novità IMU nel 730/2013

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E BONUS ENERGIA

Spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013: la detrazione è elevata dal 36 al 50%, nel limite di spesa di 96mila euro. La stessa è estesa agli interventi di ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato da eventi calamitosi.

Da quest’anno non è più prevista la possibilità, per i contribuenti over 75 e 80 anni, di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali. Tutti devono ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali.

Detrazione 55% (bonus energia): prorogata al 30 giugno 2013 ed estesa alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

=> Vai alla Guida alle detrazione fiscali per le dichiarazioni dei redditi 2013

Altre novità

  • I contributi al Servizio sanitario nazionale versati con il premio Rc auto per i veicoli sono deducibili fino a 40 euro (leggi qui).
  • I dati degli acconti 2012 ricalcolati in presenza di redditi da immobili di interesse storico o artistico vanno indicati nelle colonne da 7 a 10 del rigo F1.
  • I redditi di lavoro dipendente all’estero in zone di frontiera, imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 6.700 euro vanno evidenziati indicando il codice “4” nella colonna 1 (tipologia reddito) dei righi da C1 a C3. Nella colonna 3 (reddito) va riportato l’intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente. Chi presta l’assistenza fiscale terrà conto, per l’anno 2012, della sola parte di reddito eccedente, mentre per il calcolo dell’acconto IRPEF verrà considerato l’intero ammontare del reddito percepito.

=>Consulta la Guida al calcolo IRPEF in dichiarazione dei redditi

Sostituto d’imposta

I contribuenti devono consegnare al proprio sostituto d’imposto il 730/2013 compilato e la scheda 730-1 per la scelta della destinazione dell’8 e del 5 per mille IRPEF. Non devono allegare documentazione aggiuntiva (attestazioni per detrazioni e deduzioni) che però va conservata fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione.

Il sostituto d’imposta non è obbligato all’assistenza fiscale: per farlo, deve aver comunicato specifica disponibilità entro il 15 gennaio 2013. Deve però operare i conguagli in base alle dichiarazioni 2012 presentate attraverso CAF o professionisti abilitati (730-4/2012). A questo proposito, si ricorda che dal 2012 i sostituti d’imposto sono tenuti a segnalare l’indirizzo telematico all’Agenzia delle Entrate per ricevere i risultati contabili dei 730 dei propri dipendenti ed effettuare le relative operazioni di conguaglio.

Entro il 31 maggio Il sostituto d’imposta consegnerà copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione modello 730-3, con l’indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.

Errori o integrazioni

Se il contribuente vuole inserire ulteriori detrazioni o deduzioni rispetto a quello effettuate, può presentare il 730 integrativo, entro il 25 ottobre, oppure il Modello UNICO Persone Fisiche.

Se il sostituto d’imposta riscontra anomalie che impediscono l’assistenza fiscale, lo comunica tempestivamente al contribuente, che deve presentare il modello UNICO che in generale va presentato in caso di errori od omissioni (redditi non dichiarati, oneri deducibili o detraibili indicati in eccesso).