La Legge di Stabilità 2013 (L. 228/21012) ha introdotto la possibilità di sospendere la riscossione dei tributi (art. 1, co. 537-543): enti e società incaricate devono fermare la procedura esecutiva sulle somme iscritte a ruolo in presenza di una auto-dichiarazione del debitore, inviata dal contribuente all’agente.
=>Come chiedere ad Equitalia la sospensione delle somme a ruolo o degli accertamenti esecutivi
La domanda
Per fare domanda si usano i modelli di dichiarazione da presentare agli sportelli Equitalia, via fax, per raccomandata a/r o usando il servizio “Invia un’e-mail al Servizio Contribuenti” sul sito di Equitalia.
È necessario allegare la documentazione in grado di dimostrare che la cartella di pagamento, l’avviso o gli atti emessi dall’ente creditore siano inficiati da:
- prescrizione o decadenza del diritto di credito precedente al momento in cui il ruolo è diventato esecutivo;
- provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
- sospensione amministrativa concessa sempre dal creditore;
- sospensione giudiziale o da una sentenza che abbia annullato anche solo parte delle pretese creditorie;
- pagamento già effettuato nei confronti del creditore prima della formazione del titolo esecutivo;
- altra causa di non esigibilità del credito in oggetto.
Se la documentazione risulta falsa, scatta una sanzione amministrativa compresa tra il 100% e il 200% delle somme dovute con un minimo di 258 euro, a cui va aggiunta la responsabilità penale derivante dalle dichiarazioni mendaci.
La procedura
Entro 10 giorni dalla ricezione, l’agente è tenuto a trasmettere all’ente creditore la dichiarazione e, in caso di conferma circa le ragioni espresse nel documento, registrare sui propri sistemi informativi la sospensione dell’azione o lo sgravio.
L’ente creditore è tenuto a rispondere al debitore entro altri 60 giorni, attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno o utilizzando la posta elettronica certificata. Nella risposta potrà confermare l’esattezza della documentazione prodotta dal debitore, e contestualmente inviare all’agente della riscossione il provvedimento di sospensione o di sgravio, o contestare la documentazione addotta e informare l’agente così da riprendere il recupero del credito che era stato sospeso.
In assenza di comunicazione da parte dell’ente creditore, dopo 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione da parte del debitore, le partite sono annullate e l’agente di riscossione è automaticamente discaricato dei ruoli.
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La nuova disciplina sulla sospensione riguarda anche le dichiarazioni presentate prima dell’entrata in vigore della legge: in questi casi l’ente creditore deve adempiere ai propri obblighi entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge (29 dicembre 2012).
L’applicazione
La sospensione della riscossione in seguito a un’istanza del contribuente va applicata per avvisi di accertamento esecutivi (ma non per somme a ruolo in nome e per conto di terzi) e per cartelle di pagamento. Gli uffici dell’Agenzia hanno competenza per: sgravio tributi erariali, IRAP, addizionali comunali e regionali IRPEF e recupero aiuti di Stato illegittimi.
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Condono fiscale
I co. da 527 a 529 dell’art. 1, L. 228/2012 contemplano una sanatoria (attiva dopo 6 mesi dall’entrata in vigore della legge), che riguarda l’annullamento dei debiti fiscali fino a 2.000 euro comprensivi di capitale, interessi e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999. Un decreto del MEF deve definire le modalità di:
- trasmissione elenco quote annullate agli enti interessati,
- rimborso spese per procedure esecutive agli agenti,
- trasmissione esaurimento procedure all’ente creditore, dall’agente di riscossione.
Previsto anche un condono per gli agenti di riscossione che esclude dall’applicazione della disciplina del discarico per inesigibilità i crediti iscritti a ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, indipendentemente dall’importo, e dal giudizio di responsabilità amministrativa e contabile, fatta eccezione per i casi in cui sia ravvisabile il dolo.
Per i debiti fino a 1.000 euro, in tutti i casi di riscossione coattiva intrapresa dopo l’1 gennaio 2013, non sono consentite azione cautelari ed esecutive prima del passaggio di 120 giorni dall’invio della comunicazione riguardante il dettaglio delle iscrizioni a ruolo. L’unica eccezione a ciò è rappresentata dal caso in cui l’ente creditore ha notificato al debitore l’inidoneità della documentazione addotta.
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Quote latte
Il co. 525 riguarda la riscossione delle “quote latte”: nei casi di mancata adesione alla rateizzazione o di decadenza del beneficio della dilazione, l’AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) procede alla riscossione mediante ruolo, avvalendosi della stampa della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, nonché in fase di contenzioso di Equitalia. La notifica della cartella e ogni altra attività sono effettuate dall’AGEA, che si avvale della Guardia di Finanza, il cui personale esercita le funzioni demandate dalla legge agli ufficiali della riscossione.
Monitoraggio
Attraverso un decreto non regolamentare del MEF da pubblicare entro il 30 giugno, viene istituito un Comitato di indirizzo e verifica dell’attività di riscossione mediante un ruolo, con il compito di elaborare annualmente criteri di individuazione delle categorie dei crediti oggetto di recupero coattivo e le linee guida per lo svolgimento selettivo dell’azione di riscossione, che tenga conto della capacità operativa degli agenti e dell’economicità dell’azione; a questi si accompagnerà il controllo dell’attività sulla base delle indicazioni impartite.