L’IMU sostituisce l’IRPEF (con alcune eccezioni), è sempre indeducibile e può comportare l’esonero completo dalla Dichiarazione per i contribuenti che hanno solo redditi immobiliari: vediamo tutte le precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 5/E 2013.
Esenzione IRPEF
Secondo il Dlgs 23/2011 (comma 1 dell’articolo 8) l’IMU sostituisce l’IRPEF «per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati».
Quindi, un’esclusione dalla base imponibile IRPEF che ha effetto sulla determinazione del reddito complessivo e delle deduzioni e detrazioni rapportate al reddito complessivo, «salvo che non sussista un’apposita disposizione che preveda l’obbligo di tenere conto del reddito escluso a determinati fini, quali, ad esempio, la verifica della spettanza di benefici fiscali».
=> Sconto IRPEF per chi paga l'IMU: ecco in quali casi
Esenzione IRPEF
Non sono assoggettati a IRPEF e addizionali neanche i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del dl 557 del 1993, ubicati nei comuni montani o parzialmente montani, anche se esenti da IMU (art. 9, comma 8, del d.lgs. n. 23 del 2011).
Si paga solamente l’IMU anche per gli immobili inagibili (che per questi immobili è ridotta del 50%).
Niente esenzione IRPEF né IMU
Ci sono redditi in relazione ai quali non si produce l’effetto di sostituzione e che, quindi, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi.:
- reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR,
- redditi da immobili di soggetti passivi IRES
- redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca,
- redditi fondiari da immobili non produttivi ai sensi dell’articolo 43 del TUIR.
Si paga l’IRPEF anche nei seguenti casi:
- redditi da terreni in affitto per usi non agricoli (redditi diversi).
- indennità di occupazione (art. 35, comma 6, del Dpr 327/2001).
- redditi da immobili esenti IMU, come i terreni incolti in aree montane o di collina (art. 7, comma 1, lett. h, dlgs 504/1992).
Casi particolari
Immobile locato per parte del periodo d’imposta:
- Con Cedolare Secca – l’IMU sostituisce l’IRPEF per la parte di periodo d’imposta in cui l’immobile non è locato, per il resto si applicano le regole della cedolare secca.
- Senza cedolare secca – l’IMU sostituisce l’IRPEF sul reddito fondiario per il periodo di imposta in cui l’immobile non è locato, mentre per la restante parte il reddito fondiario è soggetto a IRPEF e addizionali calcolate con le regole ordinarie.
Parziale locazione dell’abitazione principale:
- L’IMU sostituisce IRPEF e cedolare se se il canone di locazione annuo (abbattuto della riduzione spettante o considerato per intero se c’è la cedolare secca) è inferiore alla rendita rivalutata del 5%.
- Si pagano sia IMU sia IRPEF (o cedolare secca) se il canone di locazione è superiore alla rendita rivalutata.
Naturalmente, se la locazione di parte dell’abitazione principale riguarda solo una parte del periodo di imposta, il confronto tra rendita e canone si applica limitatamente al periodo in cui sussiste il rapporto di locazione.
Attività agricole
Esenzione IRPEF per i redditi fondiari di beni non locati, posseduti da società semplici.
Per i soci che non detengono la partecipazione in regime d’impresa, l’IMU ha effetto sostitutivo: si esclude dall’imponibile IRPEF la quota del reddito di partecipazione corrispondente al reddito dominicale dei terreni non affittati o al reddito dei fabbricati non locati.
Per i soci che invece operano in regime d’impresa non c’è effetto sostitutivo e la quota concorre alla determinazione del reddito.
Esonero dalla Dichiarazione
Il contribuente che possiede solo redditi sostituiti dall’IMU non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Se invece possiede anche altri redditi, deve verificare nelle istruzioni del modello dichiarativo la propria situazione rientra tra i casi di esonero.
__________
Per approfondimenti: circolare 5/E dell’Agenzia delle Entrate