Regole operative dell’Agenzia delle Entrate sull’applicazione della maggiorazione fiscale (10,5%) per le società di comodo, da inserire nel modello UNICO 2013. Il reddito sul quale applicare l’aliquota è l’intero imponibile IRES.
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Introdotta dalla manovra estiva 2011 (legge 148/2011, art. 2 comma 36-quinquies), con la circolare 3/E 2013 si chiarisce ambito di applicazione, calcolo, tempistica della nuova maggiorazione per le società:
- non operative definite dall’articolo 30 della legge 724/1994.
- in perdita sistematica (legge 148/2011, art. 36-decies) da tre periodi di imposta.
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La maggiorazione si calcola sul reddito imponibile (minimo presunto od ordinariamente determinato). Significa che la società di comodo paga sia l’IRES ordinaria di propria competenza sia la maggiorazione.
Casi particolari
Nel caso in cui una società di comodo abbia imputato per trasparenza (opzione prevista dall’art. 5 del Tuir) parte del reddito imponibile a un’altra società o soggetto passivo IRES non “di comodo”, la maggiorazione si paga solo sulla quota imputata per trasparenza ma la tassa è versata dal soggetto passivo IRES. Se anche quest’ultimo è una società di comodo, si limita ad applicare la maggiorazione all’intero reddito imponibile.
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Nel caso di una società di comodo in regime di trasparenza secondo gli articoli 115 e 116 del Tuir, la maggiorazione IRES è pagata autonomamente da ogni singola società di comodo (partecipata o partecipante).
S la società di comodo fa parte di un bilancio consolidato in un gruppo, assoggetta individualmente il proprio reddito alla maggiorazione, mentre l’IRES ordinaria la paga la controllante.
La maggiorazione si paga a partire dal periodo d’imposta 2012, quindi con le dichiarazioni 2013.
Per determinare l’acconto 2012 bisogna calcolare, come imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe pagata applicando la maggiorazione del 10,5%.
Fonte: Agenzia delle Entrate, circolare 3/E del 4 marzo 2013.