La stretta sulla deducibilità dei costi per l’auto di lavoro applicata dal 2013 sui veicoli commerciali e auto aziendali non riguarda le Partite IVA in Regime dei Minimi: per loro resta ferma la deduzione dei costi pari al 50%, così come per gli altri beni legati all’attività professionale, compreso il cellulare (circolare delle Entrate n.7/2008).
=> Guida al Regime dei Minimi
Deduzione costi auto
Come noto, invece, per imprese, PMI e professionisti in regime ordinario la Legge di Stabilità prima e la Riforma del Lavoro poi hanno ridotto drasticamente gli sgravi fiscali:
- il 20% (dal precedente 40%) sulle spese per le auto aziendale ad uso promiscuo
- il 70% delle spese per auto in uso promiscuo ai dipendenti.
Per per agenti e rappresentanti in regime ordinario la deducibilità è all’80%, se contribuenti Minimi al 50%. Per veicoli ad uso pubblico (taxi) o esclusivamente utilizzati per l’esercizio d’impresa è al 100%
=> Costi e deduzioni per l’auto aziendale
Deduzione costi cellulare
Per quanto riguarda un altro classico bene aziendale o professionale in uso promiscuo, il telefonino, la legge prevede per chi è in contabilità ordinaria una deducibilità all’80% delle spese sostenute (articoli 102 e 54 del Tuir). Dunque, un trattamento fiscale più conveniente di quello previsto per i contribuenti minimi.
Vantaggi per Minimi
Naturalmente, il Regime dei Minimi resta il più vantaggioso grazie all’aliquota sull’imponibile al 5% e all’applicazione del principio di cassa (al momento dell’effettiva operazione). Attenzione però ai beni strumentali: sono vietati acquisti, nel triennio precedente all’esercizio dell’opzione, che superino i 15mila euro. Quelli utilizzati solo in parte per attività di impresa o lavoro autonomo esprimono un valore del 50% dei relativi corrispettivi.