Tasse: TARES, ecco quando non si paga la nuova tassa sui rifiuti

di Barbara Weisz

Pubblicato 9 Agosto 2013
Aggiornato 11 Novembre 2016 11:11

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Guida agli immobili esclusi dal pagamento della TARES e ai casi particolari: il Regolamento del Ministero da integrare nei Comuni indica niente tassa sui rifiuti per appartamenti vuoti, alcune parti del condominio, palestre, locali o aree oggetto di restauro.

Per capire chi può godere delle esenzioni dal pagamento della TARES, il Ministero delle Finanze ha fornito un modello di regolamento per l’applicazione della nuova imposta sui rifiuti, come strumento di supporto agli enti locali, che possono introdurre integrazioni e modifiche. Di fatto, ogni contribuente, privato o azienda, per i dettagli attuativi deve comunque fare riferimento al regolamento del Comune di appartenza.  Le linee guida nazionali fissano i paletti alle indicazioni del Salva Italia (dl 201/2011 convertito con la legge 214/2011) che, all‘articolo 14 ha introdotto la nuova imposta in sostituzione di TARSU e TIA dal primo gennaio 2013, anche se il pagamento TARES è slittato per quest’anno a dicembre, in forza della proroga alla tassa sui rifiuti prevista dalla Legge di Stabilità 2013 e dalla Legge 11/2013.

Chi non paga la Tares

In linea generale, la tassa non si paga in relazione a locali e aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile. Queste caratteristiche devono essere comprovate (indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, riscontrabili in docuenti quali dichiarazione di inagibilità o inabilità). Ogni Comune può eventualmente integrare le regole sulle esclusioni. Vediamo alcuni esempi per cui non si paga la TARES:

  • Unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete: significa che questi locali devono essere congiuntamente privi di mobili, suppellettili e contratti di fornitura.
  • Superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità di quelle destinate ad usi diversi (spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate).
  • Locali stabilmente riservati a impianti tecnologici: vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili.
  • Unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo che va dalla data di inizio lavori a quella di inizio dell’occupazione.
  • Aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione.
  • Aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli.
  • Per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree dell’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio.

Altre cause di esclusione

Queste regole specifiche applicano quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 14 del Salva Italia, in base al quale la TARES è dovuta da «chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a  qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani». Il motivo dell’esclusione è quindi determinato dal fatto che questi locali o aree non producono rifiuti. Ci sono però anche altre cause di esclusione, fissate dal testo della legge e sui cui il Regolamento interviene con precisazioni:

  • Aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni: balconi e terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini e parchi.
  • Aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva: androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

Casi particolari

Nel caso di utilizzo temporaneo di locali o aree di durata non superiore a sei mesi nell’anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, è il soggetto che gestisce i servizi comuni a pagare per i locali ed aree scoperte di uso comune e in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, i quali hanno tutti gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.