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Redditometro, Spesometro, IVA e IRAP: nuova circolare del Fisco

di Barbara Weisz

18 Febbraio 2013 14:23

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Come si valutano ai fini del Redditometro i beni aziendali e i risparmi? Come si applica l'IVA per casa nei casi particolari? E quando scatta il rimborso IRAP sul personale dipendenti in caso di cessione d'azienda? Ecco la Circolare dell'Agenzia delle Entrate con queste e tante altre risposte ai quesiti del primo appuntamento con il Telefisco 2013.

Telefisco 2013: online la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 1/E con i chiarimenti interpretativi su Redditometro, Redditest, Spesometro, IVA per cassa, rimborso IRAP, accertamenti e contenziosi: ecco i punti di maggiore interesse per le aziende e professionisti, sulla base delle novità fiscali introdotte nel 2012.

=>Scopri le novità fiscali in vigore dal 2013 in ambito fiscale

Redditometro e Redditest

Per quanto riguarda il Redditest, viene ulteriormente sottolineato che si tratta «esclusivamente» di «uno strumento di autodiagnosi e orientamento per il contribuente», quindi il risultato (luce verde o luce rossa) non influisce minimamente nella selezione dei contribuenti da sottoporre ad accertamento sintetico o in sede di controllo/accertamento fiscale.

=> Consulta la Guida alla compilazione del Redditest

Quanto al Redditometro, una precisazione importante riguarda i dubbi relativi all’eventuale retroattività: il nuovo accertamento sintetico si applica solo ai redditi a partire dal 2009 (per effetto dall’art. 22 dl n. 78/2010), quindi non può essere utilizzato in sede di contradditorio relativo ad annualità precdeneti, nemmeno nei casi in cui la sua applicazione sarebbe più favorevole al contribuente rispetto aquanto previsto dal vecchio redditometro.

=> Leggi come funziona il nuovo Redditometro

Altro chiarimento, sui beni ad uso promiscuo (classico esempio, l’auto aziendale con utilizzo anche privato): ai fini del Redditometro, rilevano per la parte non riferibile al reddito professionale o d’impresa ovvero per la quota di spesa non deducibile.

Auto aziendale

Facciamo un esempio pratico relativo all’auto aziendale: in base all’articolo 164 del Tuir, c’è una quota di deducibilità del 20% (ricordiamo che anche qui c’è una modifica, la deducibilità fino all’anno scorso era al 40%, ma è stata ridotta prima al 27,5% dalla Riforma del Lavoro e successivamente al 20% dalla Legge di Stabilità 2013), che sale al 70% per le auto date in uso ai dipendenti (prima era al 90%), e all’80% per le vetture di agenti e rappresentanti. Nel primo caso (deducibilità al 20%) la quota rilevante ai fini del Redditometro è dell’80%, negli altri due rispettivamente del 30 e del 20%.

=> Vai all’approfondimento su Redditometro e beni d’impresa e dei professionisti

Attenzione: per i redditi 2012 e precedenti, valgono le precedenti quote di deducibilità, rispettivamente 40% per le auto aziendali e 90% per quelle date ai dipendenti.

L’auto utilizzata esclusivamente come bene strumentale per l’attività d‘impresa o nell’esercizio di arti o professioni, la deducibilità era e resta al 100%, quindi non rileva ai fini del Redditometro. In generale, non riguardano il Redditometro tutte le spese sostenute per beni o servizi relativi esclusivamente all’attività d’impresa o all’esercizio di arti o professioni (comma 2 articolo 2 del decreto ministeriale sul Redditometro, scaricalo).

Redditometro e risparmio: la quota di risparmio che si è formata nel corso dell’anno concorre alla determinazione sintetica del reddito, in base all’art. 3 del decreto ministeriale sul Redditometro. Questo non significa che, ad esempio in sede di contraddittorio, il contribuente non possa utilizzare quote di risparmio accumulate in anni precedenti per giustificare spese non sostenibili in base al reddito dell’anno a cui si riferisce l’eventuale accertamento.

=> Redditometro, ecco come valutare risparmi e investimenti

Spesometro

Relativamente all’elenco clienti fornitori (il cosiddetto Spesometro), modificato dal dl 179/2012 (Sviluppo bis) convertito con la legge n. 221/2012, c’è un chiarimento che riguarda in particolare i produttori agricoli: l’Agenzia sottolinea che non sono tenuti ai nuovo obblighi di comunicazione dello Spesometro per l’annualità 2012. Questo perché la comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini dell’Iva, a cui anche i produttori agricoli sono tenuti in base all’articolo 36, comma 8-bis inserito nella legge di conversione 221/2012, entra in vigore a partire dal 19 dicembre 2012. Dato il limitato lasso di tempo trascorso fra tale data e il 31 dicembre 2012, specifica l’Agenzia, i produttori agricoli sono esentati per il 2012.

IVA per cassa

Questo è un lungo capitolo della circolare (riguarda le novità relative all‘IVA per cassa introdotte dall‘art. 32-bis del dl 83/2012). In primo luogo, si chiarisce che l’eventuale cessione del credito non comporta l’esigibilità dell’Iva in nessun caso (pro solvendo o pro soluto). Quindi: l’imposta si paga solo quando il debitore ceduto pagherà effettivamente la somma al cessionario del credito. Ne deriva che il soggetto passivo che trasferisce il credito dovrà tenersi informato sul pagamento del credito ceduto. In alternativa, può pagare in anticipo, includendo l’IVA relativa all’operazione originaria nella liquidazione del periodo in cui è avvenuta la cessione del credito.

Seconda questione affrontata, l’esigibilità dell’Iva in caso di pagamento non in contanti (ad esempio, via bonifico bancario): la data rilevante è quella in cui le somme arrivano sul conto, non quella in cui arriva la comunicazione della banca. Tecnicamente, si dice che fa fede la “data disponibile“, che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata.

Altra precisazione, sulle note di variazione (che possono comportare un aumento o una diminuzione dell’Iva sulle operazioni effettuate):

  • se la nota di variazione è in aumento ed è emessa entro un anno dall’operazione, l’esigibilità dell’Iva resta, anche per il nuovo ammontare dell’imponibile, a un anno dall’operazione, se la nota è emssa dopo il termine di esigibilità dell’Iva (dopo un anno), l’imposta va computata nella prima liquidazione utile.
  • Se la nota di variazione è in diminuzione, quando interviene prima che l’imposta diventi esigibile rappresenta direttamente una rettifica dell’imposta originaria, se interviene dopo può essere computata nella prima dichiarazione utile.

Tutto questo è comunque già chiarito nella circolare 44/E del 2012 (leggi qui).

Infine, le operazioni internazionali: la legge sull’Iva per cassa esclude determinate operazioni (ad esempio, cessioni all’esportazione e intra-comunitarie, prestazioni di servizi internazionali). In questo caso, specifica l’Agenzia (anche qui, come già chiarito con la circolare 44/E), non si può applicare l’Iva per cassa nemmeno alle altre operazioni, che in teoria non ne sarebbero esClcuse: questo perché contrariamente alla vecchia norma, (che era l’art. 7 del dl 185/2008), la nuova legge prevede che l’IVA per cassa non riguarda più le singole operazioni, ma tutta l’attività, ovvero l’insieme delle operazioni attive e passive poste in essere dal contribuente. Quindi, per poter gestire separatamente le operazioni ai fini dell’Iva per cassa, non è sufficiente una contabilità separata. Bisogna che si tratti effettivamente di attività separate (ai sensi dell’art. 36 del DPR n. 633 del 1972).

=> Consulta anche la Guida a tutte le novità IVA 2013

Rimborso IRAP

L’Agenzia chiarisce che, in caso di conferimento d’azienda, il diritto al rimborso dell’Irap pagata per le spese del personale dipendente (per i periodi di imposta successivi al 28 dicembre 2007) spetta al conferente.

Nel caso invece in cui l’azienda sia stata trasferita all’erede per decesso del titolare, la richiesta deve essere presentata dall’erede (questa ipotesi è presa in considerazione anche nelle istruzioni di compilazione dell’istanza di rimborso).

=> Vai alla Guida al rimborso IRAP

Altri quesiti

Si ricorda infine che i chiarimenti dell’Agenzia presenti nella circolare 1/E del 2013 riguardano anche molti altri punti:

  • le novità sulla riscossione introdotte dalla Legge di Stabilità per cui il contribuente può richiedere la sospensione della cartella esattoriale: riguarda anche gli accertamenti esecutivi per i quali è inutilmente trascorso il termine di pagamento. (Leggi come funziona la sospensione).
  • L’accertamento con adesione: il contribuente che ha esercitato l’adesione ma non paga entro i previsti 20 giorni, può presentare ricorso entro i 150 giorni dalla notifica, sempre previsti).
  • Il Transfer pricing (remunerazione attesa dalle Amministrazioni estere per l’attività di distribuzione),
  • l’autotutela parziale (errori dell’amministrazione nell’accertamento),
  • rivalutazione di terreni e partecipazioni (diritti edificatori, omessa dichiarazione in Unico),
  • scheda carburante o moneta elettronica,
  • precisazioni sulle società in perdita sistematica,
  • distruzione accidentale di immobili rivalutati,
  • acquisti da operatori Black List,
  • imposta di bollo nel processo tributario,
  • imposta di bollo sui prodotti finanziari,
  • cambio di quota di possesso di un’attività finanziaria (compilazione di Unico Pf, quadro RM, relativo all’Ivafe, imposta sul valore delle attività finanziarie).

=> In vista del voto del 24-25 febbraio, leggi tutte le proposte elettorali sul Fisco

 

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Fonte: circolare 1/E dell’Agenzia delle Entrate