Conto alla rovescia per la dichiarazione IMU, da presentare entro il 4 febbraio, anche da parte delle aziende. La regola è la stessa per persone fisiche e imprese: va presentata se sono intervenute variazioni nel 2012 rispetto alle comunicazioni effettuate ai fini ICI.
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La Dichiarazione IMU va presentata per tutti gli immobili d’impresa (negozi, uffici, capannoni, immobili strumentali e via dicendo) acquistati nel 2012 o per i quali sono intervenute variazioni catastali nel 2012 (ristrutturazioni, passaggi di proprietà, e via dicendo).
Ma ci sono poi altri casi particolari. Vediamo allora in quali casi le aziende devono presentare la Dichiarazione IMU.
Agevolazioni dei Comuni
Il regolamento delle dichiarazioni IMU prevede l’obbligo di presentazione in caso di agevolazioni comunali:
- Fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili per i quali la base imponibile è ridotta del 50%: si ricorda che devono coesistere l’inagibilità o inabitabilità e conl’effettivo non utilizzo.
- Fabbricati di interesse storico o artistico, per cui la base imponibile è ridotta del 50%.
- Beni merce: sono gli immobili delle imprese costruttrici ultimati da non più di tre anni per cui i comuni possono aver abbassato l’alqiuota fino allo 0,38%.
- Terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
- Immobili per cui è stata prevista la riduzione aliquota a 0,4% ai sensi del comma 9 art. 13 del Dl 201/2011 (il Salva Italia).
Fanno parte di quest’ultima fattispecie gli immobili:
- non produttivi di reddito fondiario (ai sensi dell‘art.43 del Tuir, testo unico imposte sui redditi, Dpr 917/1986): si tratta degli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore.
- posseduti da soggetti passivi Ires (imposta sul reddito delle società).
- locati: solo se il contratto di affitto o locazione è precedente al primo luglio 2010 (per quelli successivi a questa data, i relativi dati sono già stati comunicati al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, dunque sono già noti).
Se il Comune, per concedere l’agevolazione, ha previsto una qualche forma di autocertificazione o dichiarazione, la dichiarazione IMU non va presentata.
=>Scopri i diversi modelli IMU predisposti dai Comuni
Gruppo catastale D
Questi immobili (opifici, alberghi) quando non sono iscritti in Catasto oppure sono iscritti ma senza attribuzione di rendita, e sono posseduti interamente da imprese, devono presentare la dichiarazione IMU solo se sono stati computati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione.
Qui si potrebbe presentare il caso particolare di un immobile di gruppo catastale D per cui non sono intervenute spese aggiuntive ai costi d’acquisto ma, ad esempio, ci sono agevolazioni relative agli immobili di interesse storico artistico (per esempio, nel caso di un albergo): bisogna presentare la dichiarazione.
Immobili in leasing
Il soggetto passivo, che quindi deve presentare la dichiarazione, è il locatario (a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto). La dichiarazione va presentata anche per gli immobili ancora da costruire o in corso di costruzione.
=> Leggi quali sono i casi di esonero dalla dichiarazione IMU