Premi produttività: come si applica la detassazione 2012 e 2013

di Francesca Pietroforte

Pubblicato 24 Gennaio 2013
Aggiornato 19 Novembre 2013 12:28

La detassazione dei premi di produttività e delle voci di salario connesse cambia requisiti: procedure e parametri di applicazione 2012 e il 2013 a confronto.

Il DPCM 22 gennaio 2013 ha indicato i criteri 2013 per l’applicazione dello sgravio fiscale riservato al salario di produttività  – introdotto per la prima volta dalla L. 126/2008 – modificando i requisiti necessari per i premi erogato lo scorso anno (contenuti nel DPCM 23 marzo 2012).

I nuovi parametri di applicazione dell’imposta sostitutiva al 10% – applicata a premi, straordinari, notturni e a tutte le altre voci di salario purché connesse a incrementi di produttività – alzano la soglia di reddito dei beneficiari ma mantengono fisso l’importo massimo agevolabile. L’altra novità riguarda gli indicatori di produttività, ora più stringenti:

=>Leggi i nuovi requisiti per la detassazione della produttività sul lavoro nel 2013

La detassazione 2012 e 2013 può essere applicata se il premio è inferiore a 2.500 euro al lordo della ritenuta del 10% e al netto delle trattenute di previdenza: se il limite viene superato la parte eccedente sarà tassata secondo le aliquote ordinarie.  Per il 2014 le agevolazioni saranno ridotte (i fondi sono circa la metà) ed erogate con modalità stabilite da un futuro DMPC da varare entro il 15 gennaio del prossimo anno.

Importo complessivo del premio: per il 2012 si calcola sommando i premi di produttività (non valgono i compensi in natura), ricevuti nel periodo di riferimento ed esteso al 12 gennaio dell’anno successivo – indipendentemente dal periodo in cui sono state svolte le prestazioni lavorative oggetto del premio. Per il 2013 si applicano le direttive contenute nel D.P.C.M. 22 gennaio 2013.

Non è possibile usufruire dell’agevolazione per somme derivanti da prestazioni di lavoro straordinario, da prestazioni di lavoro supplementare e da prestazioni fornite in presenza di clausole elastiche, tranne nel caso in cui queste tre fattispecie siano collegate ad aumenti di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa. Il lavoro straordinario, che per definizione è legato a necessità produttive, può sempre usufruire della detassazione in parola.

=>Leggi gli approfondimenti sulla Detassazione della Produttività

Beneficiari

Possono usufruire dell’agevolazione anche i dipendenti di lavoratori autonomi, fondazioni ed enti non commerciali di diritto privato; i lavoratori appartenenti a settori come quello edile e marittimo; i lavoratori in somministrazione, anche se le somme percepite rispondono a prestazioni per missioni effettuate nella pubblica amministrazione.

Possono usufruire della tariffa incentivante anche i lavoratori che nel 2011 abbiano avuto residenza fiscale estera e nel 2012 l’abbiano trasferita in Italia e gli eredi di un dipendente deceduto che abbia maturato un premio di produttività.

Requisito di reddito, le misure incentivanti spettano per il 2012 i titolari nel 2011 di un reddito da lavoro dipendente, anche se prodotto all’estero, inferiore a 30.000 euro al netto di TFR, altre somme assoggettate a tassazione separata ed redditi diversi da quello di lavoro dipendente e al lordo delle somme assoggettate all’imposta sostitutiva del 10%. Per il 2013 il tetto massimo sale a 40.000 euro.

Richiesta, rimborsi e conguagli

I premi di produttività, per loro stessa definizione, devono riguardare remunerazioni erogate in seguito a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa, e attengono necessariamente alla contrattazione collettiva di secondo livello.

=>Ecco gli indicatori di produttività nella contrattazione di II livello

Ciò significa che, per accedere all’incentivo, è necessario che l’impresa iscritta a un’associazione sindacale minore abbia sottoscritto un contratto di secondo livello con un sindacato di dimensione maggiore. Se l’impresa non ha rappresentanza sindacale (avviene per le più piccole) deve recepire in forma scritta il contratto collettivo territoriale siglato dalle parti sociali che la norma ha a sua volta individuato, anche senza che l’azienda sia iscritta all’associazione firmataria del contratto di secondo livello, grazie al principio di libertà sindacale negativa.

Nel caso in cui il datore di lavoro non abbia applicato l’imposta sostitutiva, il lavoratore che ne avesse diritto può richiederla al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, attraverso il Modello 730, Quadro C (in questo caso il rimborso sarà operato dal datore di lavoro in busta paga); nel Modello Unico, Quadro QR; presentando un’istanza di rimborso. Se invece il contribuente ritiene di utilizzare la tassazione ordinaria, può farlo semplicemente attraverso la dichiarazione dei redditi.

Se il datore di lavoro ha detassato premi di produttività per una quota superiore ai 2.500 euro, o l’ha fatto nel caso di lavoratori con reddito da lavoro dipendente superiore a 30.000 euro annui, è tenuto a versare la differenza tra l’imposta dovuta e quella versata erroneamente.

Allo stesso modo il datore di lavoro può recuperare eventuali somme versate senza agevolazione pur avendone diritto, o nel primo mese utile o al momento del conguaglio.

Si tenga conto del fatto che l’imposta sostitutiva può anche essere utilizzata in compensazione, e che il sostituto d’imposta può scomputare dall’imposta sostitutiva i versamenti effettuati in sovrabbondanza di altre ritenute.