La risoluzione di un contratto fra le parti (affitto, rendita, assicurazione, appalto…) è sempre soggetta a tassazione (in parte fissa e in parte variabile) ed eventuali sanzioni. Per il versamento delle tasse si utilizza l’F23 (scarica il modello F23 e leggi le istruzioni) con codice tributo 113T. In ogni caso, è necessario seguire precise regole in quando a tempistiche e adempimenti. Vediamo nel dettaglio una sintesi delle norme civilistiche sulla risoluzione dei contratti.
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Scioglimento del contratto
La base di legge è costituita dal libro quarto, titolo secondo del Codice Civile (Dei contratti in generale), e più in particolare dal capo Quinto (degli effetti del contratto). L’articolo 1372 stabilisce il principio generale per cui «il contratto ha forza di legge fra le parti» e «non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge (fra cui, ex articolo 1671, il recesso unilaterale, che consente al committente di recedere, anche se l’opera o la prestazione di servizio è già iniziata, sempre tenendo indenne l’appaltatore, o il prestatore d’opera, di spese sostenute, lavoro eseguito e mancato guadagno (articoli 1671 e 2227). In base all’articolo 1373, il non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
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Risoluzione
Per ogni tipologia di contratto, ci sono precise norme per la risoluzione (vendita, somministrazione, locazione, affitto, appalto, mutuo, rendita vitalizia, assicurazione, transazione, cessione di beni ai creditori). Inoltre, esistono norme che riguardano un’ampia gamma di contratti e che stabiliscono la possibilità di risoluzione, ad esempio per inadempimento, impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità. Infine, ci sono casi in cui la risoluzione del contratto avviene automaticamente (ipso iure), altri in cui è necessario un pronunciamento del giudice.
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I costi fiscali
Qui la norma principale da tener presente è l’articolo 28 del Dpr 131/1986 (Testo unico delle disposizioni sull’imposta di registro), che prevede un’imposta fissa nei casi in cui la risoluzione del contratto dipende da clausola o condizione risolutiva contenuta nel contratto stesso o è stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è stato concluso il contratto. L’imposta fissa, fino al 2013 di 168 euro, da versare ad esempio sui trasferimenti immobiliari o sulle registrazioni dei comodati è stata aumentata a 200 euro partire dal 1° gennaio 2014 con l’articolo 26 del Dl 104/2013. Nessun aumento invece per i contratti di affitto per i quali va versata l’imposta fissa di 67 euro.
Sempre il comma 1 dell’articolo 28 prevede che, nel caso in cui il contratto preveda un corrispettivo per la risoluzione, si paghi un’aliquota dello:
- 0,50% per cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze (tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata non autenticata), garanzie reali e personali a favore di terzi. (articolo 6, parte prima, della Tariffa contenuta nel Dpr 131/1986).
- 0,3% per gli altri contratti (articolo 9, parte prima della Tariffa).
Tutte le prestazioni e i corrispettivi che derivano dalla conclusione del contratto sono tassati con l’aliquota proporzionale.
Pagamento
Il pagamento dell’imposta va effettuato entro 20 giorni. Nel caso dei contratti di affitto, il termine è di 30 giorni. Nei successivi 20 giorni (dal pagamento) va inviato l’attestato di versamento all’ufficio territoriale dove è stato registrato l’atto originario. Se, per esempio per un contratto d’affitto, il contribuente ha già pagato imposte di registro relative a periodi successivi alla data di risoluzione del contratto, ha diritto al rimborso. Dal 1° febbraio 2014 è inoltre possibile versare le somme dovute per la risoluzione dei contratti di locazione di beni immobili, anche mediante modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” utilizzando il codice tributo 1503 (Locazione e affitto di beni immobili – Imposta di registro per risoluzioni del contratto).
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Sanzioni
Se si omette di registrare l’atto, la sanzione può andare dal 120 al 240% dell’imposta. E’ prevista una forma di ravvedimento operoso per cui la sanzione scende:
- 15% se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni,
- 24% se avviene entro un anno.
Se si paga in ritardo, la sanzione è del 30%, ma anche qui c’è il ravvedimento operoso, le aliquote scendono:
- 0,2%: per versamento avviene 15 giorni dalla scadenza (ravvedimento Sprint).
- 3% se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni.
- 3,75% se si paga entro l’anno (ravvedimento lungo).