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IVA per cassa, il vademecum delle Entrate

di Barbara Weisz

Pubblicato 27 Novembre 2013
Aggiornato 7 Maggio 2022 08:16

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Guida all'applicazione dell'IVA per cassa: istruzioni dell'Agenzia delle Entrate su limite di fatturato, esigibilità d'imposta, differimento detrazione e adempimenti.

A un anno dall’entrata in vigore della nuova IVA per cassa – il cosiddetto cash accounting introdotto con il Decreto Sviluppo 2012 (Dl 83-2012) e regolamentato dall’articolo 32-bis – facciamo il punto sulle indicazioni operative per una corretta applicazione della normativa che ha abrogato la vecchia disciplina (articolo 7 del dl 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge 2/2009), modificando limite di fatturato annuo, esigibilità dell’imposta, differimento della detrazione e adempimenti. Per farlo, utilizziamo come riferimento la guida del Fisco, fornita lo scorso anno con la Circolare 44/E dell’Agenzia delle Entrate.

L’IVA per cassa – non applicabile a ogni singola operazione – è oggi riservata a operazioni B2B fra soggetti che esercitano attività di impresa, arti o professioni (anche enti no profit per attività commerciali) e consente di differire l’esigibilità IVA al momento del pagamento e detraibilità entro il secondo anno successivo.

Limite di fatturato

Possono applicare l’IVA per cassa imprese, artigiani o professionisti che fatturino, o prevedano di fatturare, fino a 2 milioni di euro (dai precedenti 200mila euro): nel calcolo vanno considerate tutte le operazioni attive, comprese quelle non assoggettate a IVA; se si supera il tetto il regime cessa automaticamente dal mese o trimestre successivo. Nella liquidazione dell’ultimo mese o trimestre in cui è stata applicata l’IVA per cassa, è computato a debito l’ammontare dell’imposta non ancora versata in applicazione del regime IVA per cassa non più spettante. A partire dalla stessa liquidazione può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta non ancora detratta relativa agli acquisti effettuati e non ancora pagati.

Attività ammesse

  • Cessioni di beni e servizi: IVA esigibile all’atto del pagamento e, comunque, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o committente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali;
  • Acquisti effettuati: IVA detraibile al momento del pagamento e comunque decorso un anno dal momento in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi dell’articolo 6 del DPR n. 633 del 1972;

Una precisazione: l’adozione dell’IVA per cassa da parte del cedente/prestatore non ha effetti sul cessionario/committente, il quale può esercitare il diritto alla detrazione dal momento in cui l’operazione deve ritenersi effettuata ai sensi dello stesso articolo 6 del DPR n. 633 del 1972. Se però il cessionario o committente ha, a sua volta, esercitato l’opzione per la liquidazione dell’IVA per cassa, il suo diritto alla detrazione sorgerà secondo le regole di tale regime. In sostanza, spiega l’Agenzia delle Entrate, la nuova IVA per cassa «deroga al criterio ordinario in base al quale il diritto alla detrazione del cessionario/committente è correlato al momento in cui l’imposta diviene esigibile per il cedente prestatore. Tale deroga opera sia per il soggetto che adotta il cash accounting, il quale può detrarre l’imposta addebitatagli dal proprio fornitore non quando l’imposta diventa per quest’ultimo esigibile ma solo dopo aver effettuato il pagamento del corrispettivo, sia per il cessionario/committente che effettua acquisti presso un cedente/prestatore in regime di cash accounting». In quest’ultimo caso, il cessionario/committente può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta addebitatagli senza attendere che l’imposta diventi esigibile per il proprio cedente/prestatore.

Esigibilità

Il termine di un anno dopo il quale l’IVA diventa sempre esigibile decorre dal «momento di effettuazione dell’operazione», da determinare secondo le regole generali previste dall’articolo 6 del D.P.R. n. 633 del 1972. Nelle ipotesi di fatturazione differita (ad esempio per beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto), rileva il momento di effettuazione dell’operazione (consegna o spedizione) a prescindere dalla data di fatturazione.

Procedure concorsuali

Il termine di un anno non scatta nel caso in cui il cessionario sia stato assoggettato a procedure concorsuali (iniziate nel corso dell’anno in questione). La procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) si considera avviata quando l’organo competente emette il provvedimento di apertura della procedura (per il fallimento, conta la data della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal tribunale). Se il cessionario è assoggettato a una procedura concorsuale, l’esigibilità dell’imposta è sospesa a beneficio di tutti i cedenti o prestatori che abbiano emesso fatture con IVA per cassa, fino all’effettivo incasso del corrispettivo, momento in cui l’imposta diviene esigibile limitatamente all’ammontare di quest’ultimo. In caso di revoca della procedura concorsuale, l’IVA diviene esigibile e deve essere computata nella prima liquidazione successiva alla data di revoca, a meno che non sia ancora decorso un anno dalla data di effettuazione dell’operazione (in questo caso, rimane fermo il termine annuale).

Differimento della detrazione

Il diritto alla detrazione relativa agli acquisti sorge al momento del pagamento dei corrispettivi ed è esercitato a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati e comunque decorso un anno dal momento in cui l’imposta diviene esigibile, alle condizioni esistenti in tale momento. Significa che il diritto a deve essere esercitato alle condizioni esistenti al momento in cui l’imposta diviene esigibile, anche se l’esercizio del diritto è differito al momento del pagamento o al decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione di acquisto. In questo modo si evita che la percentuale di detraibilità spettante possa essere determinata in ragione del momento in cui il prezzo è corrisposto e, quindi, rimessa alla determinazione del cessionario/committente in regime IVA per cassa. La detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto (pagamento o decorso un anno dall’acquisto). Esempi:

  • per un acquisto effettuato a gennaio 2013, con pagamento del corrispettivo a giugno 2013, la detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno 2015.
  • per un acquisto effettuato a gennaio 2013 il cui corrispettivo non sia pagato entro gennaio 2014, la detrazione potrà essere effettuata al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno 2016.

Operazioni escluse

Per quanto riguarda le operazione attive, non si può applicare l’IVA per cassa alle operazioni effettuate applicando i regimi speciali di determinazione dell’imposta (regime monofase, agricoltura, beni usati, regime per le agenzie di viaggi e turismo, agriturismo). Si può invece applicare a operazioni che prevedono un differimento che però non deriva dall’applicazione di un regime speciale (come l’inversione contabile, le cessioni intracomunitarie, i servizi ai soci). Per quanto riguarda invece le operazioni passive, non si può applicare l’IVA per cassa a:

  • acquisti di beni o servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto con il metodo dell’inversione contabile,
  • acquisti intracomunitari di beni,
  • importazioni di beni,
  • estrazioni di beni dai depositi IVA.

Attenzione: visto che l’IVA per cassa non riguarda più le singole operazioni ma l’insieme delle operazioni attive e passive poste in essere dal contribuente, il differimento della detrazione dell’IVA scatta al momento del pagamento del prezzo relativamente a tutti gli acquisti, anche in presenza di operazioni attive che non possono usufruire dell’IVA per cassa, qualora queste ultime e i relativi acquisti non siano oggetto di contabilità separata ai sensi dell’articolo 36 del DPR 633/72.

Adempimenti

L’IVA per cassa è adottata in base a opzione che si desume dal comportamento concludente. Va comunicata nella prima dichiarazione IVA successiva all’esercizio dell’opzione, quindi quella relativa all’anno in cui è esercitata l’opzione mediante comportamento concludente. Coloro che intendono avvalersi del regime sin dall’inizio dell’attività, comunicheranno tale scelta in sede di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno di inizio attività. Chi sceglie l’IVA per cassa è obbligato ad applicare il regime a tutte le operazioni attive e passive effettuate. Non solo: l’opzione vincola il contribuente all’applicazione almeno per un triennio, salvi i casi di superamento della soglia di fatturato. Dopo i tre anni, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca, da esercitarsi con le stesse modalità di esercizio dell’opzione. Ai fini del computo del triennio, se l’opzione è esercitata a partire dal primo dicembre 2012, l’anno 2012 è considerato primo anno di applicazione del regime. Allo stesso modo l’anno di inizio dell’attività è computato per intero. Possono accedere al regime di cassa a partire dal primo dicembre 2012 anche i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza trimestrale, con esclusivo riferimento alle operazioni effettuate nel mese di dicembre. La scelta va riportata in fattura attraverso l’annotazione che si tratta di operazione con IVA per cassa ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. L’omessa indicazione di tale dicitura non inficia l’applicazione del regime per cassa nel presupposto che il comportamento concludente sia altrimenti riscontrabile.