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Contabilità: gestione fatture con IVA per cassa

di Nicola Santangelo

14 Novembre 2014 08:36

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IVA per cassa: guida all'applicazione contabile del regime fiscale differito, dopo la riforma che ha esteso le soglie di accesso e modificato alcuni degli adempimenti previsti.

Il regime opzionale dell’IVA per cassa (cash accounting) è applicabile alle operazioni effettuate da imprese, artigiani e professionisti che fatturano meno di 2 milioni di euro nei confronti di soggetti passivi IVA. L’imposta di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi diventa esigibile al pagamento del corrispettivi, ossia quando la fattura sarà incassata (regime fiscale differito). Il vantaggio è non dover anticipare l’imposta versandola solo dopo averla incassata, pur dovendone differire la detraibilità al momento del pagamento invece ci quello in cui l’operazione si considera effettuata.

=> IVA per cassa, il vademecum delle Entrate

Versamento IVA

Le fatture emesse devono essere registrate nel mese di emissione, anche se non incassate. La relativa IVA, invece, non viene considerata ai fini del calcolo dell’imposta del periodo: se ne dovrà tenere conto in sede di liquidazione relativa al periodo di incasso. Deve, pertanto, essere versata all’Erario entro il giorno 16 del mese successivo all’incasso o del secondo mese successivo nel caso di contribuenti trimestrali.

=> IVA per cassa: applicazione e adesione al regime

Sotto il profilo contabile la differenza è sostanziale: sebbene la fattura venga emessa nel momento in cui l’operazione è effettuata, l’inserimento dell’imposta a debito nella liquidazione mensile o trimestrale viene posticipata al momento dell’incasso.

Emissione fattura

CONTO DARE AVERE
Crediti v/clienti   1.210,00
Iva in sospensione 210,00
Merci c/vendite 1.000,00

Incasso fattura

CONTO DARE AVERE
Banca c/c   1.210,00
Iva in sospensione  210,00
Crediti v/clienti 1.210,00
Iva c/vendite 210,00

Se l’incasso o il pagamento di una fattura è solo parziale, l’imposta IVA diverrà esigibile o detraibile in proporzione alla somma incassata o pagata coerentemente con quanto chiarito dalla circolare n. 8/E paragrafo 6.7 del 13 marzo 2009. In ogni caso, sia per le operazioni attive che per quelle passive, l’IVA diverrà esigibile e, quindi, dovrà essere inserita nella liquidazione periodica, dopo un anno dall’effettuazione dell’operazione, anche se il corrispettivo non è ancora stato incassato o pagato. Il termine di un anno decorre dalla data di effettuazione delle singole operazioni riepilogate in fattura differita, come chiarito dalla circolare 20 del 30 aprile 2009. 

Indicazione in fattura

E’ importante che nelle fatture emesse sia annotata l’indicazione che trattasi di un’operazione con IVA a esigibilità differita ovvero IVA per cassa ai sensi dell’articolo 32-bis, decreto legge 22 giugno 2012, numero 83. L’indicazione di IVA a esigibilità differita ha il solo scopo informativo per il destinatario.

=> L’IVA nelle PMI: obblighi e sgravi fiscali

Requisiti

Il regime contabile può essere utilizzato solo dai soggetti passivi IVA con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro, previo esplicito esercizio dell’opzione nel Modello di Dichiarazione IVAEsclusioni. L’IVA per cassa non potrà essere applicato dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali quali:

  • commercio di sali, tabacchi, fiammiferi, editoria, telefonia, vendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta, intrattenimenti, giochi e altre attività;
  • rivenditori di beni usati, oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione ed esercenti agenzie di vendita all’asta;
  • agenzie di viaggi e turismo;
  • produttori agricoli e attività agricole connesse;
  • agriturismi.

Inoltre, il regime dell’IVA per cassa non potrà essere applicato nei casi di acquisto beni o servizi soggetti a inversione contabile.

Fuoriuscita dal regime

Il superamento del limite dei 2 milioni di euro nel corso dell’anno comporta la disapplicazione dell’esigibilità differita dell’IVA per tutte le operazioni attive e passive effettuate dal mese successivo a quello in cui il limite è stato superato. Il volume d’affari è costituito dalla somma tutte le operazioni attive effettuate nel periodo (assoggettate a IVA per cassa e non), a nulla rilevando l’incasso delle fatture emesse.

Approfondisci la Riforma dell’IVA per cassa di cui all’articolo 32-bis del Dl 83/2012