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Conti correnti al Fisco: stop dal Garante Privacy

di Barbara Weisz

31 Ottobre 2012 15:15

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Slitta la comunicazione al Fisco di importi e dati su conti e movimenti bancari e investimenti finanziari: il Regolamento dell'Agenzia delle Entrate non ha ancora passato l'esame del Garante Privacy.

La comunicazione al Fisco dei dati sui conti correnti non parte: manca ancora il via libera del Garante Privacy.

La mancata approvazione del Regolamento dell’Agenzia delle Entrate nei tempi ipotizzati (31 ottobre) lascia in dubbio non solo la data di entrata in vigore della comunicazione obbligatoria per banche e operatori finanziari, ma anche i dati da comunicare, i poteri di accertamento del Fisco e le tutele per i contribuenti.

=> Leggi il parere del Garante Privacy sul controllo sui conti correnti

Avvio dei controlli

Lo Schema di Regolamento delle Entrate prevedeva l’invio dei dati entro il 31 marzo di ogni anno (per i movimenti dell’anno precedente) e, per le operazioni 2011, entro questo 31 ottobre 2012. 

A questo Schema di Regolamento, tuttavia, il Garante Privacy aveva richiesto integrazioni a tutela dei contribuenti in tema di sicurezza dei dati, rimandandone dunque l’intera l’approvazione:

=> Leggi i requisiti mancanti per l’approvazione del Regolamento

A inizio ottobre l’Agenzia ha inviato una nuova bozza, ma non essendo giunta risposta del Garante entro i tempi previsti dal primo Schema, l’unico risultato certo è che l’entrata in vigore slitta.

Per i conti correnti e movimenti 2012 potrebbe essere confermata la scadenza del prossimo 31 marzo; in ogni caso i tempi sono stretti visto che si tratta di una gran mole di informazioni da trasmettere con modalità ancora sconosciute e che certamente dovranno garantire la riservatezza dei dati.

I dati inviati al Fisco

Quali sono esattamente le informazione trasmettesse sui movimenti dei propri correntisti da banche, Poste Italiane, intermediari e operatori finanziari, SGR, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio?

Il Salva Italia (comma 2 articolo 11) prevede che ai dati identificativi degli intestatari del conto e al codice fiscale si aggiunga la quantificazione degli importi per: conti correnti e deposito (titoli, obbligazioni, risparmio), gestioni collettive e patrimoniali, certificati di deposito e buoni fruttiferi, carte di credito e di debito.

Lo Schema di Regolamento (su cui il Garante non ha posto obiezioni) prevede dunque l’invio di: saldi del rapporto, distinti in saldo iniziale al 1° gennaio e saldo finale al 31 dicembre, dell’anno cui è riferita la comunicazione di riferimento; importo accrediti e addebiti in totale delle operazioni attive e passive su base annua.

In dettaglio

  • Conto corrente o deposito: saldo contabile a inizio e fine anno; importo totale addebiti e  accrediti nel corso dell’anno.
  • Conto titoli: controvalore dei titoli rilevato contabilmente a fine anno e alla fine dell’anno precedente (come da estratto conto); l’importo totale degli acquisti di titoli, fondi e via dicendo effettuati nel corso dell’anno e l’importo totale dei disinvestimenti.
  • Carta di credito o di debito: utilizzo del plafond di spesa alla fine dell’anno precedente e a fine anno; importo totale degli acquisti effettuati nel corso dell’anno; nel caso di carte prepagate l’importo totale delle ricariche o delle carte acquistate.
  • Fondo comune di investimento: ammontare del contratto di gestione a fine anno e alla fine dell’anno precedente; importo totale delle sottoscrizioni di quote nell’anno e dei rimborsi.
  • Gestione patrimoniale: valore globale del patrimonio a fine anno e alla fine dell’anno prima; l’importo totale degli apporti nel corso dell’anno e quello dei prelievi.
  • Certificati di deposito e buoni fruttiferi: totale degli importi facciali a fine anno e alla fine dell’anno precedente; importo totale delle accensioni e delle estinzioni nel corso dell’anno (escluse quelle transitate su un deposito titoli).

Utilizzo dei dati

Le informazioni possono essere utilizzati nell’ambito di indagini fiscali (ad esempio, della Guardia di Finanza e della stessa Agenzia delle Entrate).  Il Salva Italia prevede che l’Agenzia delle Entrate possa utilizzare i dati anche per «liste selettive di contribuenti a rischio di evasione», ma sempre con criteri da stabilire nel Regolamento.

Tutto sta a capire come tutelare la privacy dei cittadini e come non penalizzarli con l’onere della prova (la dimostrazione di non essere evasori). In sostanza, l’Agenzia non dovrebbe poter avviare un accertamento fiscale sulla base dei soli dati ricevuti ma solo usarli per compilare le liste di soggetti a rischio. Con modalità tutte da stabilire: 

=> Leggi di più sulle misure anti-evasione fiscale

Resta infine da capire con precisione per quanto tempo bisogna conservare i dati prima della rimozione automatica,  con quali meccanismi di cifratura trasmetterli, i criteri di accesso ai sistemi e la predisposizione di un canale apposito.