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Costituzione di una Srl: come nasce una società a responsabilità limitata

di Nicola Santangelo

22 Maggio 2014 09:00

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Le norme inerenti la costituzione di una società a responsabilità limitata sono dettate dall'articolo 2463 del codice civile: chiariamo i dubbi punto per punto.

La costituzione di S.r.l. è da sempre un tema strategico per i lettori di PMI.it. A tal fine, vi riproponiamo un approfondimento sulla contrattualistica e sulla normativa che regola la nascita di una società a responsabilità limitata dopo la Riforma del diritto societario.

=> Come aprire una Srl: le diverse società a responsabilità limitata

Costituire una Srl

La S.r.l. tradizionale ha regole diverse dalle nuove Srl semplificate e può essere costituita con contratto o atto unilaterale. L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e quindi, necessariamente, con l’intervento di un notaio. Alla base della costituzione vi è quindi un contratto stipulato tra più persone o enti, chiamati soci. Esistono, inoltre, società con un solo socio (definite unipersonali) per le quali è sufficiente redigere un atto unilaterale. I costi minimi per la costituzione di una Srl partono da circa 2mila euro, tra consulenze e notaio. Il capitale sociale necessario per la costituzione della società non può essere inferiore a 10mila euro senza tetto massimo (ma per le Srl con capitale sociale da 120.000 euro serve la nomina del collegio sindacale). Solitamente le quote di partecipazione dei soci sono proporzionali ai conferimenti.

Esempio di costituzione Srl

Si immagini, ad esempio, la Alfa Srl con 3 soci che hanno apportato i seguenti conferimenti: Socio A euro 1.000; Socio B euro 3.000; Socio C euro 6.000. La percentuale di partecipazione agli utili sarà proporzionale ai conferimenti: Socio A 10%; Socio B 30%, Socio C 60%. È possibile determinare quote di partecipazione diverse e, in tal caso, occorrerà darne indicazione nell’atto costitutivo. Medesima procedura va eseguita qualora si intenda offrire a un socio una retribuzione come dipendente, un emolumento come amministratore o altri tipi di compensi.

Capitale sociale

Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto e devono essere effettuati i conferimenti previsti. Con il termine sottoscrizione si intende acquisire il diritto di averne la quota parte sottoscritta e il dovere di versare i conferimenti nei tempi e nei modi previsti. Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo, dovrà essere versato presso una banca almeno il 25% dei conferimenti in denaro e l’intero sovrapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare come disposto dall’articolo 2464 del codice civile. Per i conferimenti diversi dal denaro è necessaria espressa previsione nell’atto costitutivo. Il versamento iniziale può essere sostituito dalla stipula di una polizza assicurativa o fideiussione bancaria. Qualora un socio non esegua il conferimento nei termini prescritti, gli amministratori lo diffidano ad eseguirlo entro trenta giorni, decorso tale termine la quota del socio moroso può essere venduta agli altri soci. In mancanza di acquirenti, questi viene escluso e il capitale sociale ridotto.

Diritto di recesso

Il diritto di recesso di un socio può essere esercitato in ogni momento con un preavviso di almeno 180 giorni. Il socio che recede ha il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in relazione al patrimonio sociale determinato, tenendo conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. In caso di disaccordo dei soci, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale.

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Assemblee

I soci possono convocare assemblea secondo i modi determinati nell’atto costitutivo, solitamente presso la sede sociale della società, e deve essere costituita da tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. L’assemblea è presieduta da un presidente, indicato nell’atto costitutivo o nominato dagli intervenuti, che dovrà verificare la regolarità della costituzione, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. 

CdA

Una società può essere governata da un consiglio di amministrazione. Per snellirne l’attività viene nominato un amministratore a cui spetta, in genere, la rappresentanza e la cui nomina deve essere indicata nell’atto costitutivo. Il compenso all’amministratore è deliberato con decisione dei soci e può essere in misura fissa annua o in percentuale sugli utili di bilancio.La qualifica di amministratore di una società commerciale non è incompatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della società stessa purché lo stesso sia in grado di dimostrare l’esistenza del requisito della subordinazione e purché non sia amministratore unico. I contratti stipulati dagli amministratori in conflitto di interessi con la società possono essere annullati su domanda della società stessa. I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali della società. Possono, inoltre, consultare liberamente libri sociali e documenti relativi all’amministrazione. L’atto costitutivo della S.r.l. può prevedere anche la nomina di un collegio sindacale e di un revisore.

Fiscalità

Dal punto di vista fiscale, le società di capitali sono soggette a IRES con aliquota unica del 27,5% e all’IRAP, l’imposta sul reddito della attività produttive.

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Responsabilità patrimoniale

Quanto ai rischi, i soci rispondono limitatamente al capitale sottoscritto. Tuttavia, l’articolo 2462 del codice civile pone limiti alla responsabilità patrimoniale quando in una società vi sia un socio unico: la responsabilità limitata sussiste nel caso in cui siano effettuati i conferimenti con l’integrale versamento in denaro alla costituzione (o comunque entro 90 giorni) se la pluralità dei soci viene a mancare nel corso della vita della società e che sia effettuata la pubblicità al Registro delle Imprese, che la società è a base unipersonale come prescritto dall’articolo 2470 del codice civile. Solo nel caso in cui non vengono rispettati questi obblighi l’unico socio sarà responsabile personalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali.

Regime contabile

L’adozione del regime di contabilità semplificata si applica, a prescindere dell’attività svolta, alle imprese individuali (esercitate anche sotto forma di imprese familiari) e a quelle esercitate sotto forma di società di persone e assimilate che rispondano ai limiti indicati. Le quote di una S.r.l. possono essere cedute a terzi tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata. L’articolo 2470 del codice civile stabilisce che, affinché la cessione produca effetti verso la società, è richiesto che l’atto di trasferimento sia iscritto nel libro soci previa autenticazione dell’atto stesso.

Il bilancio di una S.r.l. deve essere redatto secondo le indicazioni dettate dal codice civile e deve essere presentato ai soci entro il termine stabilito dall’atto costitutivo e comunque entro un termine non superiore 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Entro trenta giorni dalla decisione di approvazione del bilancio da parte dei soci devono essere depositati presso l’ufficio del registro delle imprese copia del bilancio e l’elenco dei soci. Gli utili risultanti dal bilancio possono essere distribuiti ai soci.

Soci S.r.l.

I soci di una S.r.l. hanno l’obbligo di iscrizione INPS ma solo se svolgono attività lavorativa (soci lavoratori) all’interno della società stessa. Diversamente, se un socio apporta solo capitale non deve versare alcun contributo. Nel caso di soci amministratori di S.r.l. commerciali, ricordiamo che l’INPS non può pretendere una doppia contribuzione (Gestione commercianti e Gestione separata), pertanto è consigliabile iscriversi secondo il profilo meglio rispondente all’attività svolta in prevalenza nella S.r.l., lasciando all’INPS la scelta del regime contributivo più consono.