La Legge di Stabilità ha introdotto un tetto di 3mila euro per le spese da portare in detrazione fiscale, già a partire dalla dichiarazione 2013 sui redditi 2012. La misura è infatti retroattiva e si applicherà alle spese sostenute da gennaio di quest’anno.
Oggetto della misura, le voci su cui si applica la detrazione del 19%, ad esclusione di quelle sanitarie su cui però scatta la franchigia da 250 euro (>> consulta le spese a cui si applica il taglio di deduzioni e detrazioni).
Applicazione del tetto
Resta inoltre il dubbio sul significato di questo tetto: si applica alla spesa sostenuta o detraibile? In quest’ultimo (probabile) caso vorrebbe dire godere di una detrazione massima di appena 570 euro. La norma – ancora non pubblicata in Gazzetta Ufficiale – sembra infatti riportare la seguente indicazione: «gli oneri sono detraibili dall’imposta lorda per un ammontare non superiore» ai 3mila euro.
Il tetto alle detrazioni si applicherà a tutti i contribuenti con reddito superiore ai 15mila euro. Sono quindi esenti coloro che dichiarano meno di questa cifra.
Prima di vedere punto per punto le voci di spesa penalizzate o risparmiate, ecco i link agli articoli con il dettaglio di tutti i nuovi interventi:
- >> La nuova manovra punto per punto
- >> L’aumento delle tasse nella Legge di Stabilità
- >> Il calcolo dei rincari tra saldo IRPEF e IVA
- >> Il taglio delle aliquote IRPEF 2013
- >> La detassazione 2013 del salario di produttività
Spese detraibili fino a 3mila euro
Il tetto massimo di 3mila per le detrazioni del 19% in dichiarazione dei redditi riguarda tutte le voci previste dall’articolo 15 del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi) ad esclusione di quelle sanitarie (lettera c).
Il limite si applicherà dunque a:
- mutui (sempre con il limite di detraibilità di 4mila euro)
- spese funebri
- spese di istruzione secondaria e universitaria (sempre in misura non superiore a quella stabilità da tasse e contributi degli istituti statali)
- assicurazioni sulla vita o premi assicurativi contro il rischio di invalidità permanente, con i consueti limiti
- erogazioni liberali (Stato, Regioni, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro…)
- spese per attività sportiva dei minori
- canoni di affitto
- spese per addetti all’assistenza personale (badanti) nei consueti limiti.
Esenzioni
- spese mediche, chirurgiche, per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie,
- acquisto di medicinali (certificato da fattura o scontrino fiscale),
- spese per i mezzi necessari ad accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento, e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza dei portatori di handicap.
Sono escluse anche le agevolazioni per le ristrutturazione edilizie e il bonus energia, visto che non rientrano nell’articolo 15 del Tuir. Si tratta delle agevolazioni al 36-50% e al 55% recentemente prorogate e rimodulate con il decreto Crescita di inizio estate (>> vai alla Guida su detrazioni edilizie e per efficienza energetica).
Retroattività
Anche questa misura (come quella sulla franchigia di 250 euro) è retroattiva: in deroga allo Statuto del Contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 3), che vieta la retroattività delle misure fiscali, si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, quindi sui redditi 2012 che si dichiarano nel 2013.