Conto alla rovescia per una delle scadenze fiscali più importanti per imprese e professionisti: l’invio dei modelli UNICO 2012, IVA ed IRAP.
L’invio dei modelli può essere effettuato online utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline), rivolgendosi ad uno degli intermediari abilitati o recandosi presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
La scadenza del 1° ottobre riguarda sia i modelli 2012 che le eventuali integrazioni e correzioni degli errori commessi nei modelli 2011.
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Dichiarazione tardiva, omissioni e sanzioni
Per chi dovesse mancare l’appuntamento di ottobre ci saranno 90 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione fiscale, a patto di pagare una sanzione amministrativa che va dai 258 ai 1.032 euro, ridotta di un decimo (quindi 25 euro) se versata spontaneamente dal contribuente.
La sanzione va versata per ciascuna dichiarazione tardiva, ovvero una per i redditi, una per l’IVA, una per l’IRAP, una per il 770 e così via, anche se comprese in UNICO.
Da precisare che le dichiarazioni tardive sono considerate dichiarazioni regolari, quindi differenti dalle dichiarazioni integrative (dunque le caselle corrispondenti a questo tipo di dichiarazione non vanno barrate).
Nel caso si omessa presentazione della dichiarazione, oltrepassati i 90 giorni di tempo concessi alle dichiarazioni tardive, non sarà più possibile sanare la propria posizione e verrà applicata una sanzione che va da 258 e 1.032 euro nel caso in cui non sia dovuta alcuna imposta, altrimenti si va dal 120% al 240% dell’imposta dovuta con un minimo fissato a 258 euro.
Dichiarazione rettificativa
I caso di errori commessi nella compilazione dei modelli è possibile presentare, entro i tempi di scadenza ordinaria, una dichiarazione correttiva da inviare all’Amministrazione prima che questa accerti la violazione, barrando la casella “Correttiva nei termini”.
Nel caso in cui dalla correzione emerga una maggiore imposta o un minor credito va versata la differenza e se sono decorsi i tempi per il versamento si può ricorrere al ravvedimento operoso e sanare il pagamento.
Nel caso contrario, ovvero qualora il credito sia maggiore o l’imposta minore il contribuente può chiedere il rimborso del credito, usufruirne per l’anno successivo, o portarlo in compensazione per altri tributi.
Dichiarazione integrativa
Per dichiarazione integrativa si intende quella inviata dopo la scadenza dei termini ordinari per la presentazione della dichiarazione, ma avendo precedentemente inviato la per correggere errori e/o omissioni commessi nella dichiarazione originaria (che deve necessariamente essere stata inviata anche se tardivamente).
Da precisare che nel caso dalla dichiarazione integrativa emerga un maggior credito o un minor debito la dichiarazione può essere presentata entro la scadenza fissata per la presentazione della dichiarazione dell’anno successivo, barrando la casella “Dichiarazione integrativa a favore”.
Entro l’anno successivo è possibile presentare la dichiarazione integrativa anche in caso di minor credito o un maggior debito, ma verranno applicate delle sanzioni, seppur ridotte, previste per il ravvedimento operoso. Dunque entro il 1° ottobre è possibile presentare le dichiarazioni integrative relative alla presentazione di UNICO 2011.
Successivamente sarà ancora possibile presentare la dichiarazione integrativa, purché non si superi la scadenza del 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria e con l’applicazione di sanzioni che non beneficeranno di alcuna riduzione.