Imprese, artigiani e professionisti che fatturano meno di 2 milioni di euro all’anno possono applicare l’IVA per cassa: è una delle novità previste del Decreto Sviluppo (clicca per conoscere tutte le novità del Dl) e su cui si attende il decreto attuativo entro metà ottobre 2012.
La nuova norma sull’IVA per Cassa è inserita nel capitolo sui nuovi strumenti di finanziamento per le imprese, all’art. 32 bis della legge (Dl 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134).
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Di fatto, viene ampliata la facoltà di scegliere questo regime fiscale differito in quanto si alza la soglia di fatturato rispetto ai 200mila euro previsti dalla precedente legge (dl 185/2008).
La nuova IVA per cassa
Per l’entrata in vigore bisogna attendere un decreto attuativo del ministero dell’Economia, che dovrebbe arrivare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione (quindi entro l’11 ottobre, essendo stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’11 agosto).
Per applicare l’IVA per cassa – chi vende un bene o servizio posticipa il versamento e la detrazione IVA al momento del pagamento – si deve esercitare specifica opzione, con modalità stabilite da Circolare dell’Agenzia delle Entrate.
Cessionari o committenti dei soggetti che scelgono la nuova IVA per cassa potranno invece detrarre l’IVA sull’acquisto all’emissione della fattura e non del pagamento.
Il regime è riservato a imprese o professionisti che l’anno prima hanno fatturato fino a 2 milioni di euro (in caso di inizio attività, se si stima un fatturato entro tale soglia) e solo per operazioni verso imprese, professionisti e artigiani.
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Il soggetto IVA deve specificare la scelta sulla fattura inserendo la dicitura: “Operazione IVA con esigibilità differita ai sensi dell’Art. 7 DL.29.11.2008 n. 185 conv. In legge 2/2009“.
Esclusi
Non posso applicare l’IVA per cassa i soggetti che già si avvalgono di regimi speciali di applicazione IVA (ad esempio, regime monofase, ex art. 74 PDR 633/1972, regime del margine per beni usati ex art. 36, DL 41/1995, regime per agenzia e viaggi ex art. 74/ter DPR 633/1972).
Sono escluse anche le operazioni nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione dell‘inversione contabile.
Scopri quando applicare il meccanismo del reverse charge
L’Erario ha diritto di riscuotere l’IVA a un anno dall’operazione, anche se non è ancora stato effettuato il pagamento (con l’eccezione del caso in cui il cliente sia assoggettato a procedure concorsuali).