Le imprese che offrono finanziamenti vedranno ridimensionarsi il periodo di rientro delle somme concesse attraverso un contratto di leasing, e ci sono variazioni per quanto riguarda il regime di deducibilità dei canoni che riguarda il locatario, impresa o professionista. Le novità in materia di locazione finanziaria sono contenute nel D.L. 16/2012 sulle semplificazioni fiscali, convertito nella legge n. 44 del 26 aprile 2012, all’art. 4-bis, che supera il requisito della durata minima dei contratti, sostituito dal periodo minimo di deduzione dei canoni da parte dell’utilizzatore.
La vecchia normativa
La normativa precedente, definita nell’art. 102, co. 7, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, imponeva che la deduzione dei canoni dell’utilizzatore per i contratti di locazione finanziaria potesse essere valida nel caso in cui la scadenza del contratto fosse commisurata ai periodi di ammortamento del bene. Per i beni diversi dalle autovetture era prevista una durata pari ai due terzi del periodo necessario per l’ammortamento (con un minimo di 11 anni e, per gli immobili, un tetto al minimo di 18 anni). Per le autovetture non utilizzate come beni strumentali all’interno dell’attività dell’impresa il leasing non doveva durare meno di 4 anni. I periodi minimi venivano inseriti in modo da evitare che i canoni fossero dedotti in maniera eccessivamente rapida.
Questo sistema, pur essendo di facile applicazione, grazie alla coincidenza tra il regime di imputazione contabile e quello di deduzione, incontrava dei problemi quando si entrava nel merito di questioni patrimoniali e finanziarie, con tutta una serie di vincoli per le società concedenti: queste ultime erogavano finanziamenti mettendo in atto i tempi illustrati dal legislatore fiscale, e non potevano in alcun modo effettuare delle variazioni dipendenti sia da motivi soggettivi (quale ad esempio la scadenza media degli strumenti di raccolta), sia contingenti (come le capacità dell’impresa alla quale veniva concesso il prestito, che in molti casi si trovava in difficoltà economiche e quindi era impossibilitata a onorare i propri debiti) che oggettivi (si pensi alla vita utile del bene acquistato attraverso il finanziamento che poteva esaurirsi prima della effettiva scadenza del finanziamento stesso, per cui l’impresa poteva trovarsi nella condizione di saldare un prestito per un bene non più utilizzato, anche alla luce del fatto che la vita utile del bene è la garanzia principale di cui una banca possa disporre).
La norma introdotta dalle semplificazioni fiscali
In seguito alla crisi economica, che ha radicalmente modificato l’orizzonte delle imprese italiane, il legislatore ha deciso di rimuovere dal testo della norma il riferimento temporale, e quindi il requisito di durata minima del contratto come condizione necessaria per la deduzione fiscale dei canoni. Allo stesso tempo prevede un periodo temporale minimo in cui le imprese sono tenute a realizzare la deduzione fiscale imputando a conto economico i canoni. Il periodo in oggetto dura due terzi del periodo di ammortamento, con le eccezioni già evidenziate in tema di immobili e autovetture, e quindi equivale a quello che prima era identificato con la durata contrattuale.
La nuova disciplina è valida per tutti i contratti stipulati a partire dall’entrata in vigore della legge 44/2012, ovvero dal 29 aprile scorso. Gli effetti saranno nulli per le imprese utilizzatrici che compilano il bilancio secondo i principi contabili internazionali, mentre le aziende che redigono il bilancio di esercizio seguendo quanto stabilito dal Codice Civile, e che in virtù di ciò contabilizzano i canoni allo stesso modo in cui contabilizzano i costi di esercizio, potranno usufruire di una duplice possibilità (il cosiddetto doppio binario contabile e fiscale) per i contratti la cui durata sarà inferiore al tempo necessario per la deduzione regolamentato dall’art. 102 del Tuir.
Se il contratto vale per un periodo superiore a quello minimo di deduzione, questa seguirà la via civilistico-contabile (e quindi le quote inizialmente imputate al conto economico saranno dedotte dal reddito determinato), se invece il periodo sarà inferiore, sarà onere della società determinare l’imputazione temporale dei canoni attraverso due diverse procedure:
- una contabile, che si riferirà alla durata del contratto,
- una fiscale che invece farà riferimento al periodo minimo indicato dalla legge.
In questo modo, seguendo cioè una duplice modalità, saranno individuate in bilancio delle imposte differite attive, che saranno riversate a conclusione del contratto e solo dopo il riscatto del bene.