Semplificazione delle scritture contabili e dell’annotazione delle fatture passive: sono alcune delle novità del D.L. 16/2012 (decreto sulle semplificazioni fiscali) che ha introdotto una serie di agevolazioni anche per le piccole e medie imprese.
In materia di scritture contabili e fatture passive sono stati ridotti una serie di oneri che determinavano in passato il calcolo di ratei passivi divergenti rispetto alle riduzioni amministrative concesse ai contribuenti che avevano optato per il regime di contabilità semplificata.
Già il D.L. 70/2011, modificato con la legge 12 luglio 2011, n. 106 aveva concentrato i suoi effetti sulla distinzione tra la deducibilità di alcuni oneri in particolare e le spese, e la rigidità dei criteri di competenza economica, così da assoggettare la deducibilità al ricevimento e alla registrazione del documento contabile che attestava l’avvenuto pagamento, considerando quindi come periodo fiscale di competenza l’esercizio in cui l’onere veniva inserito nelle scritture contabili.
Il provvedimento approvato nel 2011 aveva regolamentato la deducibilità di spese e oneri che rinvengono da due diversi esercizi (andando a modificare l’art. 66 del Tuir), definendo che «i costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta […] sono deducibili nell’esercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio», concludendo che questa misura si applica solo nel caso di documenti di spesa il cui importo non sia superiore ai 1.000 euro.
La norma in oggetto, quindi, si riferisce solo ai soggetti operanti in regime di contabilità semplificata (come previsto dall’art. 18, D.P.R. 29 settembre 1973), che si trovino nella condizione di affrontare spese e oneri riconducibili a contratti dai quali hanno origine corrispettivi periodici (come locazioni, mutui, assicurazioni) posti a cavallo tra diversi esercizi amministrativi, e solo in presenza di documenti probatori che non superino una determinata soglia (1.000 euro), calcolata al lordo dell’Iva oggettivamente indetraibile (onere accessorio di diretta imputazione, come chiarito dalla R.M. n. 9/869 del 19 gennaio 1980 e dalla risposta n. 4/3 della C.M. 30 maggio 1995 n. 154/E, e quindi un vero e proprio elemento del costo; l’Iva soggettivamente indetraibile invece è una spesa generale e non concorre alla realizzazione del costo e quindi va esclusa dal superamento della soglia indicata).
Il decreto sulle semplificazioni fiscali 2012, convertito nella legge n. 44/2012, è nuovamente intervenuto sulla materia, riprendendo direttamente il D.L. 70/2011 e modificandolo. Si è inteso procedere escludendo l’obbligo e cambiandolo in facoltà: se prima era necessario dedurre i costi riferibili a due periodi d’imposta differenti nel periodo in cui veniva ricevuto il documento probatorio, ora tali costi «possono essere dedotti» in questo determinato periodo: quindi il contribuente può scegliere di dedurre il costo attraverso la procedura semplificata, ma non ne ha più l’obbligo.
Inoltre la deduzione non sarà più realizzata nel periodo d’imposta in cui il documento probatorio viene ricevuto, ma in quello in cui viene registrato nelle scritture contabili (art. 3, co. 8 del D.L. 16/2012).
Secondo lo Statuto del contribuente (art. 3, co. 1, L. 212/2000) ogni modifica riguardante testi normativi che riguardano tributi periodici trovano applicazione solo nel periodo d’imposta successivo alla loro approvazione. Per dare la possibilità alle imprese minori di evitare l’applicazione di ratei passivi per oneri e spese ascrivibili agli esercizi 2011 e 2012, è prevista l’esecutività della nuova disposizione già a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012.