Il decreto sulle semplificazioni fiscali (D.L. 2 marzo 2012, n. 16) ha introdotto nuove misure di contrasto dell’evasione fiscale, concentrandosi soprattutto sulle attività finanziarie scudate, sugli immobili all’estero, e sulle violazioni circa l’esportazione di valuta.
Capitali scudati
La legge di conversione del decreto fiscale (legge 26 aprile 2012, n. 44) prevede all‘articolo 8, comma 16, una proroga al 16 luglio per la nuova imposta di bollo sui capitali scudati che era stata introdotta con il Salva Italia (dl 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214).
Si tratta dell’imposta di bollo del 4 per mille – elevata al 10 per mille nel 2012 e al 13,5 per mille nel 2013 (art.19 del Salva Italia) – sulle attività finanziarie emerse usufruendo dello scudo fiscale introdotto nel 2009, e su quelle recuperate nel 2001 e nel 2003.
L’imposta viene riscossa attraverso la trattenuta ad opera dell’intermediario finanziario, che dovrà poi versarla entro il 16 luglio (in origine il 16 febbraio) di ciascun anno, e si riferirà al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell’anno precedente.
Solo per il versamento del 2012 si tiene conto del valore presente al 6 dicembre 2011.
Nel caso in cui l’importo scudato non fosse più disponibile in tale data, si applicherà l’una tantum del 10% sull’importo prelevato o dimesso. In ogni caso, se l’intermediario finanziario non si trova nelle condizioni di applicare l’imposta speciale di bollo, dovrà farne segnalazione all’Agenzia delle Entrate, indicando il nominativo del contribuente (e facendo quindi decadere il principio di segretezza). Seguirà l’iscrizione a ruolo e la comminazione di una sanzione pari all’imposta che non è stata versata.
Dall’imposta di bollo speciale è possibile scomputare una possibile imposta di bollo pagata riguardo a comunicazioni di titoli, strumenti e prodotti finanziari, e a estratti conto.
La legge sulle Semplificazioni fiscali (art.8 comma 16) modifica anche il comma 11 dell’articolo 19 della “Manovra salva Italia” su accertamento e riscossione del bollo speciale: se in precedenza si era stabilito che ciò fosse regolamentato dalle disposizioni relative all’imposta di bollo, ora diventa materia di normativa sulle imposte sui redditi.
Iva sui capitali scudati
L’art. 8, co. 16 del D.L. 16/2012 offre un chiarimento definitivo a proposito dell’accertamento IVA da parte del Fisco sui capitali che abbiano beneficiato dello scudo fiscale.
Ciò comporta che, se prima del decreto, in fase di verifica e di opposizione allo scudo, davanti all’eventuale maggiore imponibile delle attività accertate, gli organismi preposti procedevano con un’attività di recupero ordinaria sull’eccedente anche ai fini Iva, ora il contribuente oggetto di verifica è coperto solo per le imposte sui redditi, e quindi sarà tenuto a versare l’Iva proveniente dalla rettifica sulla quale vanno calcolate le sanzioni del caso.
In ultima analisi decade, con questa norma, la preclusione circa l’accertamento dell’Iva sulle attività scudate, prolungando i propri effetti a tutti i periodi d’imposta per i quali è ancora possibile effettuare accertamenti.
Immobili all’estero: IVIE e IMU
Novità anche per l’imposta, definita IVIE (Imposta sul valore degli immobili all’estero), anch’essa introdotta dal Salva Italia e pari allo 0,76% del valore dell’immobile dichiarato al momento della compravendita o rispetto al valore di mercato: in base alla legge sulle semplificazioni fiscali l’imposta non è dovuta se il suo importo è inferiore o pari a 200 euro.
Se il proprietario dell’immobile è un diplomatico o funzionario che lavora all’estero, potrà beneficiare della medesima tassazione IMU dell’abitazione principale (solo per il periodo in cui lavora all’estero): aliquota 0,4%, possibilità di detrarre 200 euro, per 2012 e 2013, detrazione di 50 euro per ciascun figlio a carico di età inferiore a 26 anni, per un massimo di 400 euro (otto figli).
Nel caso in cui l’immobile si trovi sul territorio dello Spazio economico europeo sarà possibile scomputare dall’IVIE le imposte patrimoniali scontate sull’immobile in uno di questi Paesi e le imposte sui redditi versate all’estero (a meno che queste non siano già state recuperate tramite credito d’imposta ai sensi dell’art. 165, D.P.R. 22/12/1986, n. 917).
Esportazione di contanti
Un’ultima novità, contenuta nell’art. 11, co. 8 del DL Fiscale, riguarda l’esportazione di contanti, con nuove regole su sanzioni e sequestro del denaro in caso di spostamento di somme in entrata o in uscita dai Paesi dell’Unione europea.
Il limite per l’esportazione di contante è 10mila euro, sopra questa cifra è necessaria la comunicazione alla dogana. In mancanza di ciò si incorre nel sequestro del 30% dell’importo eccedente, nel caso in cui questo non superi i 10mila euro, e del 50% nel caso in cui l’importo eccedente superi questa soglia.
Inoltre è prevista la sanzione amministrativa (per un minimo di 300 euro):
- dal 10% al 30% dell’importo trasferito in eccedenza, se questa non supera a sua volta i 10mila euro (quindi se il totale non supera i 20mila euro),
- dal 30% al 50% se l’importo in eccedenza è superiore a 10mila euro.
È prevista anche la sanzione ridotta, che non può scendere sotto i 200 euro ed è applicabile solo nel caso in cui il contante trasferito non superi la somma di 40mila euro.Per accedervi è necessario fare esplicita richiesta all’Agenzia delle Dogane o alla Guardia di Finanza al momento della contestazione, o al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro dieci giorni. La sanzione ridotta è:
- il 5% della somma che ecceda 10mila nel caso in cui l’eccedenza sia contenuta entro i 10mila euro,
- il 15% se l’eccedenza è compresa tra 10mila e 40mila euro.
Non può scegliere la sanzione ridotta chi si sia già visto contestare il reato e ne abbia già beneficiato nei cinque anni precedenti.