La Circolare n.25/E dell’Agenzia delle Entrate risponde a numerosi dubbi segnalati da esperti e contribuenti sull’applicazione di alcune novità fiscali che trovano applicazione con lai dichiarazione dei redditi 2012.
Fra quelle che interessano le imprese analizziamo i chiarimenti su: deduzioni IRAP dei compensi ai lavoratori a progetto (parasubordinati co.co co.), applicazione delle nuove regole sul riporto delle perdite, imposizione e comunicazioni sui beni ai soci.
Deduzione IRAP sui collaboratori a progetto
Il Salva Italia consente la deduzione IRAP dall’imponibile IRPEF o IRES sulle spese per il personale dipendente e assimilato (articolo 2, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201)
Poiché in base all’articolo 50 del Tuir (comma 1, lettera c-bis), precisa l’Agenzia delle entrate, i redditi dei collaboratori coordinati e continuativi sono assimilati a quelli da lavoro dipendente, la deduzione riguarda anche questi ultimi.
Riporto perdite su imponibile
La possibilità di riporto delle perdite introdotta con la manovra finanziaria 2011 (articolo 23, comma 9, del D.L. 98 del 2011) prevede che le perdite dei soggetti IRES siano riportabili entro l’80% del reddito di ciascun esercizio, tetto che non opera per le perdite sorte nei primi tre esercizi (viene eliminato il precedente vincolo quinquennale).
L’Agenzia delle Entrate precisa che il contribuente, ovvero l’impresa, è libero di scegliere con che priorità conteggiare le perdite.
Nel caso in cui scelga di portare a compensazione sia quelle riferite al primo triennio di esercizio, sia le altre, il vincolo dell’80% va calcolato sull’imponibile al lordo delle perdite dei primi tre anni (e non dopo averle già detratte).
Insomma, il vincolo dell’80% si riferisce al reddito imponibile.
Beni ai soci
Per quanto riguarda questioni relative ai beni concessi in godimento ai soci, l’Agenzia precisa:
- l’auto aziendale concessa ad un socio dipendente va tassata come un fringe benefit (articolo 51 del Tuir).
- finanziamenti e versamenti effettuati o ricevuti dai soci vanno comunicati, per l’intero ammontare, indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano strumentali all’acquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci.
- per ogni finanziamento, versamento o bene vanno comunicati quelli concessi in godimento nel periodo d’imposta 2011 e, in sede di prima applicazione, anche quelli che, pur realizzati in precedenti periodi d’imposta, risultano ancora in essere nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011.