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Compensazione IVA in F24: le nuove regole 2012

di Filippo Davide Martucci

Pubblicato 31 Maggio 2012
Aggiornato 20 Gennaio 2023 15:40

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Il Decreto di semplificazione fiscale ha ridotto le soglie per la compensazione orizzontale dei crediti IVA in F24: le nuove regole, i casi particolari e le sanzioni.

Il recente Decreto Semplificazioni fiscali (D.L. n. 16 del 2 marzo 2012) è intervenuto in tema di compensazioni dei crediti IVA riducendo la soglia dell’importo compensabile con semplificazioni da 10.000 a 5.000 euro.

Una prima riduzione era stata operata da gennaio 2010, da quando cioè i crediti IVA annuali e trimestrali potevano essere compensati in maniera orizzontale (con altri tributi e contributi) tramite modello F24 utilizzando la soglia di 10.000 euro come criterio per la modalità.

  • Per somme superiori – obbligo di compensazione con riferimento al sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o istanza (via Entratel e Fisconline);
  • Per somme inferiori – possibilità di compensazione dal giorno successivo alla chiusura del periodo d’imposta di riferimento attraverso normale modello F24 (con home banking).

Il decreto fiscale ha mantenuto il meccanismo della compensazione IVA ma ha ridotto la soglia a 5mila. Il discrimine va considerato non per l’anno solare di utilizzo in compensazione del credito ma per l’anno di maturazione, ed è da calcolarsi in maniera distinta a seconda della tipologia del credito, trimestrale o annuale.

In questo modo, nel caso in cui il medesimo contribuente sia nella condizione di compensare entrambe le fattispecie, può disporre nello stesso anno solare dei crediti IVA relativi a due diversi anni di imposta: uno che si riferisce al credito annuale, l’altro identificato nella somma dei diversi crediti trimestrali. I crediti possono anche essere compensati durante la successiva annualità, ma prima della presentazione della dichiarazione IVA.

Per compensazioni oltre i 15mila euro, è necessario che la dichiarazione annuale IVA abbia ottenuto il visto di conformità che sostenga l’esistenza del credito e che i dati sono conformi alla loro documentazione e alla risultanza delle scritture contabili, rilasciata da un soggetto abilitato: dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, periti ed esperti tributari iscritti dal 30 settembre 1993 ai relativi ruoli presso la Camera di Commercio e in possesso di laurea in legge, economia o equipollente, oppure di diploma di ragioneria, o ancora che siano responsabili dell’assistenza fiscale di un CAF imprese.

Nel caso di società di capitali è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo responsabile del controllo contabile.

In attesa di apposito decreto ministeriale, che dovrebbe elevare il limite massimo a 700.000 euro, è possibile compensare per un singolo anno solare crediti d’imposta fino a 516.456,90 euro.

Dal 2011 le compensazioni IVA non possano essere realizzate in presenza di debiti relativi a imposte erariali per una somma complessiva superiore a 1.500 euro, pena la sanzione del 50% dell’imposto dei debiti iscritti a ruolo fino alla concorrenza dell’ammontare che è stato compensato in maniera illegittima.

La sanzione per chi abbia compensato oltre la soglia consentita o senza presentazione della dichiarazione, o nel caso di superamento della soglia di 15.000 euro senza visto di conformità, è del 30% del credito non spettante o superiore al limite imposto.