Il decreto fiscale emanato dal governo Monti e entrato in vigore il 2 marzo 2012 prevede anche dei condoni fiscali, ovvero delle sanatorie degli adempimenti fiscali che non hanno comportato danni per l’erario, neanche in termini di pregiudizio dell’attività di accertamento.
Un modo per salvaguardare i contribuenti in buona fede, che potranno usufruire del condono fiscale, regolarizzando la propria posizione entro il 30 settembre della prima dichiarazione utile.
Il contribuente che voglia aderire alla sanatoria fiscale deve, entro tale data, inviare la comunicazione o effettuare l’adempimento richiesto, insieme al versamento di una sanzione di 258 euro, riportando il codice tributo 8114.
Non è chiaro però se si possa aderire al condono fiscale anche per violazioni commesse in data antecedente all’entrata a regime del decreto fiscale.
Regimi di trasparenza fiscale
Uno degli adempimenti per il quale è possibile aderire alla sanatoria fiscale riguarda i regimi di trasparenza fiscale e l’invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione per l’applicazione del regime di trasparenza fiscale previsto dall’ex artt. 115 e 116, TUIR. Questo va effettuato entro il termine del primo dei 3 periodi d’imposta di validità dell’opzione. In più tutti i soci devono inviare alla società, tramite raccomandata A/R, la dichiarazione di adesione al regime.
Consolidato fiscale
Per il consolidato fiscale (ex art. 117, TUIR) deve essere inviato all’Agenzia delle Entrate, da parte di ciascuna società controllata e controllante, il modello per l’esercizio congiunto dell’opzione.
Liquidazione IVA di gruppo
Altro adempimento oggetto del condono fiscale è la liquidazione IVA di gruppo, con la presentazione all’Agenzia delle Entrate del modello IVA 26 e il versamento dell’imposta relativa al mese di gennaio che doveva essere effettuato entro il 16 febbraio.
Opzione calcolo IRAP
Per esercitare l’opzione di calcolo IRAP (“a valori di bilancio” invece di “a valori fiscali”) le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria avrebbero già dovuto inviare all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello, ora hanno la possibilità di rimediare alla mancanza.
Modello EAS
Per usufruire delle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72 per corrispettivi, quote e contributi per le imposte sui redditi ed ai fini IVA, gli Enti associativi devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello EAS.
Comunicazione SIAE
Gli Enti non commerciali che non abbiano inviato la comunicazione SIAE, possibile esercitare ora l’opzione per il regime ex Legge n. 398/91.
Cedolare secca
In caso di affitti, il locatore deve inviare in via preventiva e informativa la cedolare secca all’inquilino.
5 per mille
Dal 2012, gli Enti no profit che non abbiano assolto tutti gli adempimenti prescritti per l’ammissione al 5 per mille possono comunque essere ammessi al contributo, purché abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalla norma. Lo ha determinato la Risoluzione n. 46/E dell’Agenzia delle Entrate. Unico vincolo: presentare le domande di iscrizione con le dovute integrazioni documentali entro il 30 settembre, versando una sanzione di 258 euro (il codice tributo in questo caso è 8115).