L’IMU va pagata anche per le aree fabbricabili (definite nell’art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992), che rientrano tra gli immobili soggetti all’imposta così come avveniva anche con l’ICI.
Tuttavia determinare la base imponibile per le aree fabbricabili può non essere semplice, poiché non è ancora chiaro se i Comuni possano ancora fissare i valori presunti delle aree edificabili ai fini IMU, come accadeva con la vecchia imposta.
Base imponibile per aree fabbricabili
Fondamentalmente per la determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili rimangono valide le regole ICI contenute nell’art. 5, comma 5 D.Lgs. n. 504/1992.
Questo significa che si fa riferimento al valore venale in comune commercio determinato in base a zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d’uso, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per costruire, prezzi medi di mercato.
L’intervento dei Comuni
Per quanto riguarda le possibilità di intervento dei Comuni, l’art. 59, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 446/1997 consentiva loro di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. L’obiettivo della norma era di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso.
Ora, anche se la norma non è stata esplicitamente abrogata con le nuove disposizioni, nel D.L. n. 16/2012 non è più presente il rimando all’art. 59 del D.Lgs. n. 446/1997 contenuto invece nell’art. 14, comma 6, D.Lgs. n. 23/2011. Dunque non è chiaro se possa essere ancora applicata.
In caso affermativo verrebbero ritenuti congrui gli importi dichiarati dai contribuenti in misura non inferiore ai valori venali delle aree fabbricabili stabiliti dagli stessi Comuni con un proprio regolamento.
Per una interpretazione definitiva è quindi necessario attendere chiarimenti ufficiali in merito.