La richiesta per gli sgravi contributivi per la contrattazione di secondo livello previsti dalla Legge n. 247/2007 e relativi all’anno 2010 deve essere presentata esclusivamente utilizzando il canale telematico. Questa una delle precisazioni contenute nella circolare n. 51 del 30 marzo 2012 dell’INPS.
Lo sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello era stato introdotto in via sperimentale dalla suddetta legge per il triennio dal 2008 al 2010.
Proprio con riferimento all’anno 2010, la circolare dell’INPS illustra le modalità applicative del decreto interministeriale emanato il 3 agosto 2011.
Anche per il 2010 sono stati destinati a tale misura 650 milioni di euro, dei quali il 62,5% per la contrattazione aziendale ed il 37,5% destinato alla contrattazione territoriale.
Generalmente lo sgravio contributivo viene concesso fino al 2,25% della retribuzione contrattuale annua del lavoratore, ma il tetto può essere rivisto per arrivare fino al 5% in base alle domande pervenute e alle risorse finanziarie impegnate.
Dal lato del datore di lavoro, lo sgravio compete nella misura massima di 25 punti dell’aliquota di riferimento, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e delle agevolazioni previste per le aziende agricole attive nei territori montani e svantaggiati. Dal lato del lavoratore, invece, lo sgravio per l’intera quota.
Nella domanda di accesso agli sgravi contributivi, da inviare per via telematica all’INPS, devono essere indicati:
- i dati dell’azienda;
- la tipologia di contratto e la sua data di sottoscrizione, che doveva essere effettuata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale;
- la data del deposito del contratto presso la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente;
- l’importo annuo complessivo delle erogazioni per le quali si chiede lo sgravio e il numero dei lavoratori beneficiari;
- l’ammontare totale dello sgravio sui contributi dovuti dal datore di lavoro;
- l’ammontare totale dello sgravio sui contributi dovuti dal lavoratore;
- l’Ente al quale sono versati i contributi pensionistici.
Le aziende ammesse allo sgravio contributivo saranno avvisate dagli intermediari autorizzati.