Viene ricapitolato il quadro completo dei contributi 2012 e delle principali disposizioni in materia nella circolare INPS n. 49 del 29 marzo 2012. Informazioni utili per tutti i datori di lavoro, ma soprattutto per le aziende agricole che devono versare i contributi per gli operai a tempo determinato e indeterminato.
Nella circolare vengono date indicazioni sui nuovi provvedimenti legislativi introdotti in ambito contributivo e di sostegno all’occupazione in vigore dal 2012.
Per quanto riguarda il contributo IVS non è prevista alcuna variazione per l’anno 2012 nei confronti della generalità dei datori di lavoro, questi quindi saranno interessati dalle sole indicizzazioni di minimali e massimali contributivi di legge.
Occupazione
Per quanto riguarda le disposizioni in favore dell’occupazione è stata prorogata al 31 dicembre 2012 della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo, anche per le imprese con meno di15 dipendenti. Viene poi estesa a tutto il 2012 laa possibilità di interventi in materia di ammortizzatori sociali in deroga.
Imprese agricole
Per l’anno 2012 l’aliquota contributiva per il settore agricolo è fissata al 27,70 %, di cui 8,84% a carico del lavoratore.
Per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale (art. 3, co. 2 del D.Lgs. n. 146/1997) l’aliquota IVS da gennaio 2012 è del 32,30%, di cui 8,84% a carico del lavoratore.
Non ci sono invece novità per le aliquote INAIL applicabili dal 1 gennaio 2012 per gli operai agricoli dipendenti e per le agevolazioni spettanti ai datori di lavoro, per zone tariffarie nel settore agricolo per l’anno 2012 (art. 1, co. 45, della Legge di Stabilità 2011).
Imprese della pesca
Per il settore della pesca, esercitata con le navi iscritte nei Registri delle navi minori e dei galleggianti (art. 9, della L. n. 413/1984), l’aliquota contributiva è la stessa stabilita per le aziende del settore agricolo di cui all’art. 12 della L. 3 giugno 1975, n. 160: 28,40% (comprensiva 0,70% ex GESCAL), di cui a carico del marittimo 9,19%.
Per le imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari è previsto una uno sgravio consistente nell’esonero dei contributi di malattia e maternità (art. 6, co. 1., L. n. 30/1998) nel limite del 60% per l’anno 2012 e del 70% a decorrere dall’anno 2013.