Con il 2012 è cambiata l’imposizione fiscale per il rendite finanziarie: a chiarire il nuovo regime di aliquota unica sul rendimento del risparmio – ambito di applicazione, decorrenze, eccezioni, affrancamento – è la nuova circolare n. 11/E del 28 marzo 2012 dell’Agenzia delle Entrate.
Sparite aliquote di tassazione e interessi, dividendi su partecipazioni non qualificate, guadagni di capitale e così via (prima stabilite in base alle diverse tipologie di strumenti finanziari) dicendo addio ai tre scaglioni: 12,5%, 20% e 27%.
Dal 1° gennaio 2012 tutte le aliquote sono state unificate al 20%, tranne qualche deroga. Vediamo quali.
Eccezioni
I titoli pubblici con limitazione ai titoli di stato di cui all’articolo 31 D.P.R. n. 601 del 1973 – compresi titoli emessi da Enti sovranazionali o internazionali riconosciuti in Italia e i titoli di natura obbligazionaria emessi da Stati esteri della white list – fanno eccezione alla nuova tassazione unificata, rimanendo con aliquota del 12,5%.
Per i titoli di risparmio dell’economia meridionale, ovvero i Trem bond, l’aliquota di tassazione degli interessi, dei premi e degli altri frutti è stata fissata al 5%.
Ulteriori eccezioni riguardano: piani di risparmio a lungo termine; interessi infragruppo corrisposti a imprese europee consociate; utili percepiti da società e fondi pensione europei; gestione delle forme di previdenza complementare.
Plusvalenze latenti
Nella circolare l’Agenzia sottolinea la possibilità per i risparmiatori di affrancare le plusvalenze latenti, ovvero di tassare il costo o il valore di acquisto dei titoli, delle quote e delle altre attività finanziarie in proprio possesso al 31 dicembre 2011 con l’aliquota del 12,5%.
In questo modo la nuova aliquota del 20% non va a pesare su quanto maturato antecedentemente all’1 gennaio 2012.
Questa possibilità può essere colta con il modello Unico 2012 (quadro RT) per i contribuenti che determinano il capital gain nella dichiarazione dei redditi.
Per coloro che sono invece in regime del risparmio amministrato, l’opzione può essere esercitata entro il 31 marzo 2012 mediante comunicazione scritta all’intermediario abilitato, poi sarà l’intermediario stesso a versare le imposte entro il 16 maggio 2012.
Riferimenti normativi
Ricordiamo che il nuovo regime fiscale per le rendite finanziarie è stata introdotta con la manovra finanziaria bis del governo Berlusconi (articolo 2, commi da 6 a 34 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”).