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Requisiti Regime dei Minimi: investimenti e partecipazioni

di Nicola Santangelo

Pubblicato 10 Febbraio 2014
Aggiornato 12 Febbraio 2014 09:46

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I vincoli da rispettare per una corretta interpretazione dei requisiti di accesso al Regime dei Minimi per il contribuente in relazione a investimenti e partecipazione in società di persone o Srl trasparenti.

Investimenti

Per accedere al Regime dei Minimi il contribuente non deve avere effettuato, nel triennio precedente, acquisti di beni strumentali per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro. Il valore dei beni strumentali cui far riferimento è costituito dall’ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni di acquisto effettuate anche presso soggetti non titolari di Partita IVA. In tale computo è necessario tenere conto anche dei beni acquisiti mediante contratti di appalto. Nel computo dei corrispettivi deve essere considerato l’importo complessivo del bene strumentale acquisito a prescindere dalle modalità cui il bene stesso è stato finanziato.

Requisiti di accesso al Regime dei Minimi

Non vanno considerati i costi riferibili ad attività immateriali quali ad esempio l’avviamento o altri elementi immateriali in quanto non si caratterizzano per il loro concreto utilizzo nell’ambito dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo.I beni utilizzati in comodato d’uso non vano conteggiati nel valore dei beni strumentali in quanto per l’acquisizione degli stessi non è dovuto corrispettivo. In caso di leasing va considerato l’importo dei canoni corrisposti nel triennio precedente.

I beni ad uso promiscuo come ad esempio autovetture e telefoni cellulari o quelli a deducibilità limitata vanno considerati per un valore pari al 50% dei relativi corrispettivi. Pertanto un agente di commercio che utilizza l’auto propria in maniera promiscua sia per l’uso personale sia per quello professionale dovrà considerare ai fini del calcolo dei 15.000 euro il 50% del costo sostenuto a prescindere dalle diverse percentuali di deducibilità contenute nel TUIR.

Nel caso di bene strumentale acquisito mediante un contratto di locazione finanziaria, ai fini della determinazione del limite dei 15.000 euro, si considerano effettuate sulla base dei criteri previsti dal DPR 633 del 1972 gli importi dei canoni di leasing corrisposti nel triennio solare precedente.

Nel caso di immobile unico condiviso da più professionisti ma con contratto di locazione e relative utenze stipulati ad uno solo di essi che riaddebita ai terzi una quota dei costi sostenuti occorre fare riferimento al costo che risulta effettivamente sostenuto da ciascun soggetto.

Qualora il soggetto paghi un canone per acquisire la disponibilità di un bene strumentale e nel canone sono compresi altri servizi, quali ad esempio quello di segreteria, ai fini del calcolo dei 15.000 euro dovranno essere esclusi i costi sostenuti per il godimento degli altri servizi. Nel caso in cui dal contratto stipulato non si possa evincere la distinzione tra le due tipologie di costi si dovrà considerare sostenuto per intero.

Affinché il contribuente possa permanere nel Regime dei Minimi il requisito degli investimenti non superiori a 15.000 euro deve essere rispettato di anno in anno rispetto al triennio precedente. Pertanto, per il 2014, il triennio di riferimento è quello compreso tra il 2011 e il 2013.

Regime dei Minimi e determinazione del reddito

Nel caso di contribuenti che hanno iniziato l’attività da meno di tre anni, il limite dei 15.000 euro rimane intatto. Pertanto non si deve procedere ad un proporzionamento del limite in funzione degli anni di attività. Inoltre in tale importo non deve essere considerato il valore complessivo dei beni posseduti all’interno del regime. Ciò vuol dire che se l’acquisto di beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro è avvenuto prima del triennio precedente il contribuente può essere ammesso al Regime dei Minimi.

Partecipazioni

I contribuenti che partecipano a imprese familiari e che contemporaneamente svolgono attività di impresa, arte o professione non sono esclusi dal Regime dei Minimi per i redditi prodotti al di fuori dell’impresa familiare. Il collaboratore deve, comunque, prestare la propria attività all’interno dell’impresa familiare in modo continuativo e prevalente. È causa di esclusione dal Regime dei Minimi il possesso, anche di un solo giorno, di partecipazioni in società di persone o in società a responsabilità limitata trasparenti.

Le partecipazioni in società di capitali non in trasparenza, invece, non rappresentano causa di esclusione. La trasparenza è un particolare tipo di imposizione fiscale poiché prevede l’attribuzione del reddito ai soci, anche se questi non l’hanno effettivamente percepito, i quali verseranno l’Irpef sul provento assegnato. L’opzione della trasparenza fiscale è prevista dagli articoli 115 e 116 del TUIR. Il regime di tassazione per trasparenza può essere adottato dalle società di capitali residenti in Italia partecipate esclusivamente da altre società di capitali, a condizione che siano rispettate le percentuali del diritto di voto esercitabile in assemblea generale e di partecipazione agli utili non inferiore al 10% e non superiore al 50% e dalle società a responsabilità limitata partecipate esclusivamente da non più di 10 persone fisiche ovvero 20 nel caso di società cooperative a condizione che i ricavi della partecipata nel periodo precedente a quello di opzione non superi le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore.