Affinché sia garantita la permanenza nel nuovo regime dei minimi 2012, è importante conoscere bene le regole da rispettare, in particolare per quanto riguarda limiti dei ricavi e dei compensi.
Requisiti: limiti ricavi e compensi
Per poter accedere e restare nel regime dei minimi, il soggetto titolare di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, nell’anno solare precedente, deve avere conseguito ricavi o compensi non superiori a 30.000 euro. E’ bene precisare che tale cifra è riferita all’ammontare dei ricavi e dei compensi e non al volume d’affari. Se il contribuente esercita più attività, si considera la somma complessi di ricavi e compensi.
A contribuire al calcolo dei 30.000 euro intervengono anche i ricavi riferiti ad attività svolte nell’anno precedente ma ormai cessate nonché i compensi percepiti per la cessione del diritto d’autore.
Restano invece esclusi eventuali ricavi o compensi riferiti ad attività commerciali o professionali esercitate occasionalmente.
Il soggetto partecipante all’impresa familiare che apre una Partita Iva con ricavi presunti inferiori a 30.000 euro non è escluso dal regime dei minimi per i redditi prodotti al di fuori dell’impresa familiare, fermo restando l’obbligo di prestare la propria attività all’interno dell’impresa familiare stessa in modo continuativo e prevalente.
Nel caso di prosecuzione di un’attività d’impresa svolta in precedenza da un altro soggetto ovvero nei casi di cessione, conferimento o affitto d’azienda, l’ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente, non deve superare i 30.000 euro.
Il superamento della soglia di 30.000 euro comporta l’uscita dal regime a partire dall’esercizio successivo. Tuttavia qualora la soglia dei ricavi o dei compensi sia superata di oltre il 50% del limite ossia qualora si conseguono ricavi o compensi per un valore superiore a 45.000 euro, l’uscita dal regime si realizza nel medesimo anno in cui si supera l’importo.
Assenza di esportazioni
Ai fini dell’applicazione del regime dei minimi, il contribuente non deve avere effettuato nell’anno solare precedente cessioni all’esportazione o operazioni assimilate come disciplinato dagli articoli 8 e 8-bis del DPR 633 del 1972. Si considerano cessioni all’esportazione:
- le cessioni eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori dal territorio della Comunità Economica Europea;
- le cessioni di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all’esportazione o operazioni intra-comunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell’imposta;
- le cessioni di beni impiegati nel mare territoriale per la costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione, equipaggiamento e rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento nonché per la realizzazione di collegamenti fra piattaforme e terraferma;
- le cessioni di navi destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca, ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare ovvero alla demolizione;
- le cessioni di navi, di aeromobili, di satelliti ad organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;
- le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali;
- le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi nonché delle navi e degli aeromobili di cui ai punti precedenti comprese le cessioni di beni destinati alla dotazione di bordo e le forniture destinate a rifornimento e vettovagliamento, le somministrazioni di alimenti e bevande a bordo;
- le prestazioni di servizi relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, allestimento, arredamento, locazione e noleggio di navi e aeromobili di cui ai punti precedenti
- i servizi internazionali o connessi a scambi internazionali;
- le operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino;
- i trattati e gli accordi internazionali.
E’ sufficiente anche una sola di queste operazioni a escludere i soggetti dal regime dei minimi.
Assenza di costo del lavoro
Affinché sia possibile la permanenza nel regime dei minimi è necessaria l’assenza del costo del lavoro. Tra le spese per lavoratori dipendenti rientrano sia quelle sostenute per gli emolumenti sia quelle per il trattamento di fine rapporto di lavoro.
L’avere sostenuto spese per prestazioni di natura occasionale non preclude l’accesso al regime dei contribuenti minimi poiché si tratta di spese diverse da quelle per lavoro dipendente o per rapporti di collaborazione.