Come per altre spese legate all’attività di lavoro, le imprese possono portare in detrazione l’imposta sul valore aggiunto e in deduzione i costi vivi delle flotte aziendali (acquisto, noleggio e uso). Importante ricordare che il Legislatore ha introdotto dal 2013 sostanziali novità, in tema di detraibilità IVA (è necessaria la stretta inerenza con l’attività d’impresa) e deducibilità dei costi dei veicoli ad uso aziendale (ridotte le agevolazioni).
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Uso promiscuo
Il cambiamento più importante riguarda la deduzione dei costi di acquisto, ridotto al 20% dopo l’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2013, da applicarsi anche per i costi “extra-benefit” delle auto in uso agli amministratori. La deduzione era passata dal 40% al 27,5% con la Riforma del Lavoro (Legge n. 92/2012) per poi scendere al 20% con la Manovra economica (Legge n.228/2012).
L’importo massimo di deduzione è sceso da 7.230,40 euro a 4.970,90 fino a arrivare oggi a 3.615,20 euro (costo fiscale 18.075,99 euro). Per i noleggi a lungo termine la deduzione massima è di 994,18 euro all’anno (costo fiscale 3.615,20 euro).
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In questo caso ricadono tutti i veicoli a motore diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non superi 3.500 Kg, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non sia superiore a otto e il cui utilizzo non sia esclusivo nell’esercizio dell’attività di impresa o della professione.
In caso di auto concesse in uso promiscuo al dipendente per più di 183 giorni l’anno, la deducibilità dei costi passa al 70%, contro il vecchio 90%. Il rimanente 30% deve essere tassato al dipendente, aumentando il reddito con un importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km, moltiplicato per la relativa tariffa ACI, al netto delle eventuali trattenute al dipendente.
Uso esclusivo
Nel caso di auto finalizzate al solo utilizzo aziendale, ovvero acquistate intestandole all’azienda per poi darle in usufrutto ai dipendenti, è stata apportata una riduzione delle detrazioni pari a -31,25%. A fronte di questa riduzione, spesso per le imprese può diventare più conveniente passare al rimborso chilometrico (km per tariffa ACI) da erogare ai dipendenti in caso di trasferte effettuate con le vetture personali, non essendo queste tassate in capo al percettore ed essendo previsto per il costo sostenuto dall’impresa la piena deducibilità IRES o IRPEF.
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Diverso è il caso di auto aziendali utilizzate da agenti e rappresentanti di commercio, per le quali la detrazione resta fissa all’80%, e di taxi, scuole guida o noleggio, deducibili al 100%.