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Introduzione al nuovo regime dei minimi 2012

di Nicola Santangelo

Pubblicato 24 Febbraio 2012
Aggiornato 25 Gennaio 2015 17:23

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In pillole il nuovo regime semplificato introdotto con la manovra finanziaria: a confronto requisiti e trattamento contabile per nuovi contribuenti minimi e opzioni per ex minimi.

Una delle novità più importanti del 2012 è sicuramente stata la riforma del regime dei minimi. Un regime fiscale tutto nuovo perché da quest’anno l’accesso è limitato a un numero ristretto di contribuenti, per i quali è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 5%.

Il regime dei minimi è stato introdotto con la Legge Finanziaria 2008 (Legge 244/2007) per snellire il carico tributario dei contribuenti più piccoli: il regime semplificato prevede l’esenzione del versamento Irpef e relative aliquote regionali e comunali, dell’Iva e dell’Irap e l’applicazione di un’imposta sostitutiva agevolata – inizialmente del 20%, ora passata al 5% – sul reddito calcolato come differenza tra ricavi o compensi e spese sostenute secondo il cosiddetto principio di cassa.

Il regime dei contribuenti minimi era stato pensato per quei soggetti, come artigiani o (giovani) tecnici, la cui attività d’impresa o professionale fosse riconducibile alla nozione di attività minima. Nel 2011 la manovra finanziaria Tremonti ha ristretto il campo di applicazione del regime dei minimi.

L’obiettivo della riforma è quello di favorire la costituzione di nuove attività da parte di giovani o di coloro che perdono il lavoro nonché ridurre i costi amministrativi di piccole e medie imprese.

Nuovi minimi

Per coloro che rientrano fra i “nuovi minimi” è previsto il regime fiscale più conveniente d’Europa ossia un’aliquota sostitutiva del 5% da applicare sul reddito ottenuto dalla differenza tra ricavi o compensi e spese, comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o alla professione.

Anche i contributi previdenziali possono essere dedotti per intero dal reddito, ed è ammessa la compensazione di perdite riportate dagli anni precedenti.

Il regime agevolato può durare fino a cinque esercizi tuttavia, per i contribuenti di età inferiore a 35 anni, è prevista un’estensione per cui sarà possibile continuare ad applicare il regime oltre il quinquennio e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

Il nuovo regime dei minimi è applicabile a partire dal 1° gennaio 2012 per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi (inevitabile, quindi, la fuoriuscita dal regime dei contribuenti che hanno avviato l’attività prima del 1° gennaio 2008) ed è rivolto alle persone che intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione o che l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. Il regime, tuttavia, è applicabile anche oltre il quarto periodo d’imposta successivo a quello di inizio attività ma, comunque, non oltre il periodo d’imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età del contribuente.

Quello dei minimi è considerato come il regime naturale per i contribuenti, ossia tutti i contribuenti che presumono di rispettare determinati requisiti potranno iniziare a operare per default nel regime dei minimi. In tal caso, nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/9) si dovrà barrare l’apposita casella nel quadro B.

Per poter accedere al regime occorre che l’attività d’impresa non costituisca mera prosecuzione di un’altra attività svolta in precedenza sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, non si deve aver esercitato negli ultimi tre anni attività artistica, professionale o d’impresa neppure in forma associata o in qualità di collaboratore familiare.

Per permanere nel regime, invece, occorre che i ricavi e i compensi annui siano inferiori a 30.000 euro, non siano state sostenute spese per lavoratori dipendenti, esportazioni o acquisti di cespiti per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

Coloro che usciranno dal regime dei minimi entreranno a far parte del regime degli ex minimi.

Ex minimi

Conseguenza della riforma del regime dei minimi – che ha irrigidito i requisiti di accesso – è stata l’inevitabile fuoriuscita dal regime di numerosi contribuenti, circa il 96% del totale, che hanno preso il nome di “ex minimi”.

Questi, comunque, conservano alcune delle maggiori semplificazioni dei minimi: sono infatti esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili e dalle liquidazioni e dai versamenti periodici dell’Iva (l’Iva dovrà essere versata in sede di dichiarazione annuale, entro il 16 marzo) nonché dall’Irap.

Sono invece soggetti agli Studi di Settore, dovranno emettere le fatture e certificare i corrispettivi e conservare i documenti emessi e ricevuti.

Al reddito, calcolato nel rispetto del principio di competenza, sarà applicata l’imposta progressiva sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo oltre alle addizionali regionali e comunali.

L’uscita dal regime degli ex minimi è prevista dall’anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti originari per applicare il regime dei minimi. Resta ferma la possibilità di poter optare per il regime ordinario qualora ritenuto più favorevole.

L’opzione è valida per almeno un triennio e viene comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Dopo il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.