La riforma del regime dei minimi ha stabilito modalità per la definizione dei contribuenti che possono beneficiare di tale agevolazione fiscale. Va quindi prestata molta attenzione ai nuovi requisiti di accesso, perché i contribuenti che dovessero applicare il regime dei minimi, senza rientrarvi realmente ricadrebbero nell’infrazione di omessa fatturazione.
Il nuovo regime dei minimi prevede infatti che i contribuenti non siano soggetti IVA e, in caso di cessioni di beni o prestazioni di servizi, non la si calcola quando si emette fattura.
In ogni caso, una volta che il contribuente si accorga di aver applicato erroneamente il regime dei minimi deve emettere la fattura con IVA e annotarla nel relativo registro entro 15 giorni dalla data della sua emissione, a questo punto l’imposta verrà considerata nella liquidazione periodica e nella dichiarazione annuale di riferimento.
Omessa fatturazione 2011
Il problema dell’omessa fatturazione potrebbe vedere coinvolti anche gli ex-minimi, ovvero quei contribuenti che nel corso dell’anno 2011 hanno applicato questo regime fiscale agevolato ma che con la riforma del regime dei minimi 2012 ne sono fuoriusciti.
O meglio, la questione si pone qualora il contribuente ex-minimo abbia emesso una ricevuta nel corso del 2011, quando non era un soggetto IVA, ma il corrispettivo verrà pagato nel 2012, anno di fuoriuscita dal regime dei minimi e quindi con obbligo di emissione della fattura con IVA.
L’ipotesi più logica e probabile è che l’operazione possa ritenersi perfezionata con l’emissione della ricevuta avvenuta lo scorso anno, anche se il pagamento dovesse avvenire nel 2012. Secondo questa interpretazione i contribuenti ex-minimi non sarebbero chiamati ad emettere fattura con IVA per tali operazioni, anche se ai fini delle imposte dirette l’operazione concorrerebbe a formare il reddito 2012.
Regime dei Minimi 2012 in Manovra Finanziaria
Sanzioni per omessa fatturazione
In caso di omessa fatturazione, in caso di verifica, si potrebbe incorrere nella sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 258 euro. È però possibile regolarizzare la propria posizione nell’anno o entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. In caso di ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs 472/1997, modificato dalla legge 220/2010 e dal Dl 98/2011, c.d. Manovra Finanziaria 2011) per violazioni commesse dal 1° febbraio 2011 la sanzione viene ridotta al 12,5% dell’imposta relativa all’operazione in oggetto.
Nel caso in cui la violazione abbia comportato anche un mancato versamento di imposta, questa deve essere regolarizzare pagando l’imposta non versata, maggiorata degli interessi legali maturati, più la sanzione pari al 30% dell’imposta stessa. Anche in questo caso è possibile ricorrere al ravvedimento operoso pagando una sanzione pari al 3% dell’imposta se il versamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza, oppure del 3,75% successivamente.
Requisiti d’accesso al regime dei minimi
Ricordiamo che i requisiti di accesso per rientrare tra i nuovi contribuenti minimi prevedono che si sia avviata una nuova attività produttiva a partire dal 1° gennaio 2012, o comunque non prima del 31 dicembre 2007. Inoltre la nuova attività non deve costituire «mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni».
Il regime de minimi avrà valore solo per i primi 5 anni di attività o fino al compimento dei 35 anni di età. Come più volte precisato, questo limite non costituisce un vincolo di accesso ma rappresenta esclusivamente la soglia entro la quale è possibile beneficiare del regime fiscale agevolato anche oltre i 5 anni di attività.
Va infine precisato che l’Agenzia delle Entrate con una circolare ha disposto regole meno rigide per l’accesso al regime dei minimi consentendolo anche il contribuente abbia svolto in passato un’altra attività artistica, professionale, d’impresa anche in forma associata o familiare, purché l’attività risulti cessata da oltre tre anni, anche se periodi di imposta di inattività sono solo due.