Sulle liquidazioni trimestrali IVA le recenti normative hanno dato origine a non pochi dubbi interpretativi e ora l’Agenzia delle Entrate chiarisce, con la risoluzione n. 15/E del 13 febbraio, il corretto ambito di applicazione dell’articolo 14, comma 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012).
Decreto Sviluppo
Il Decreto Sviluppo del 13 maggio 2011(D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106) aveva definito le nuova soglie per rientrare nella contabilità semplificata riservata alle “persone fisiche che esercitano imprese commerciali”:
- tra i 30mila e i 400mila euro, per le imprese che effettuano prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni;
- tra i 30mila e i 700mila euro, per le imprese che svolgono altre attività.
Sempre il Decreto Sviluppo però non aveva aumentato i limiti che consentono di liquidare e versare l’IVA trimestralmente e per esercitare l’opzione erano rimasti i vecchi limiti validi anche per la contabilità semplificata prima dell’entrata in vigore del Decreto Sviluppo, fissate rispettivamente a 309.874,14 euro e 516.456,90 euro.
Legge di Stabilità 2012
La Legge di Stabilità 2012 ha quindi colmato la lacuna esistente sui limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA stabilendo che «i limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata».
Il dubbio a questo punto riguardava il parametro al quale collegare i nuovi limiti monetari che nel caso dei regimi di contabilità semplificata fanno riferimento ai ricavi di competenza, mentre prima i limiti erano collegati al volume d’affari.
L’Agenzia delle Entrate ora chiarisce che è necessario fare riferimento esclusivamente al volume d’affari costituito dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi realizzate nell’anno, con le eccezioni di cui all’articolo 20 del Dpr 633/1972, e non all’importo dei ricavi previsto dagli articoli 57 e 85 del Tuir (Dpr 917/1986).
Infine l’Agenzia chiarisce che per i contribuenti trimestrali che non superino le nuove soglie e abbiano un saldo finale IVA a debito il conguaglio deve essere effettuato entro il 16 marzo dell’anno successivo (con la maggiorazione dell’1% più una eventuale ulteriore maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo).