IVA su cellulari e pc: cambiano le regole per il reverse charge, ovvero l’inversione contabile, in caso di cessioni di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione (CPU) prima della loro installazione in prodotti destinati al consumo finale (quindi parliamo di compra-vendita all’ingrosso) , in vigore dal 1° aprile 2011: a chiarire i dubbi di imprenditori e professionisti sul meccanismo – disciplinato dall’articolo 17, comma 6, lett. b) e c) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 – è la risoluzione n. 13/E dell’Agenzia delle Entrate.
Quali dispositivi?
Già dall’aprile dello scorso anno è entrato in vigore L’obbligo di applicare il reverse charge nelle vendite all’ingrosso di dispositivi informatici, come disposto dal Consiglio del 22 novembre 2010 (n. 2010/710/Ue) è in vigore da quasi un anno e ancora oggi solleva perplessità, soprattutto per quanto riguarda l’individuazione dei dispositivi a circuito integrato che rientrano nell’obbligo di inversione contabile.
L’Agenzia delle Entrate precisa che «rientrano nell’ambito applicativo del reverse charge anche quei dispositivi comunque riconducibili ai concetti di circuiti integrati elettronici, di cui al codice NC 8542 3190 della nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune di cui allegato I del regolamento CEE) n. 2658/87 del Consiglio».
Per dare una risposta puntuale ai quesiti posti l’Agenzia ha consultato anche l’Agenzia delle dogane «per sapere se il riferimento alla voce doganale NC 8542 3190 sia sufficiente ad individuare i dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione cui fa riferimento la Decisione di esecuzione del Consiglio UE del 22 novembre 2010».
Ne è emerso che il sistema dell’inversione contabile trova applicazione sia per microprocessori e CPU individuati in base al codice NC 8542 3190 sia a quelli che sono classificabili sotto la voce NC 8542 3110 (corrispondente alle CPU multi-core).
Questo vuol dire, in sostanza, che il reverse charge è allargato a tutti i dispositivi a circuito integrato indipendentemente dalla loro destinazione, perché la regola dell’inversione contabile opera comunque in tutti i casi in cui questi componenti risultino idonei ad essere installati in personal computer o apparati analoghi.