Grazie agli incentivi statali e alla possibilità vendere alla rete elettrica il surplus di energia rinnovabile prodotta molte imprese hanno deciso di investire nel fotovoltaico. Risale al 5 maggio 2011 l’ultimo decreto ministeriale (il Quarto Conto Energia) che disciplina il criterio dell’erogazione dell’incentivo legato alla realizzazione di impianti fotovoltaici.
Quarto Conto Energia
Il Quarto Conto Energia, che sarà valido fino al 31 dicembre 2016, prevede degli incentivi da corrispondere al “responsabile dell’impianto”, attraverso delle tariffe differenziate che vengono garantite per un periodo ventennale a partire dall’entrata in funzione e sono variabili a seconda della potenza dell’impianto fotovoltaico. L’ossatura del provvedimento è del tutto simile a quella dei precedenti, anche se in virtù della riduzione dei costi dei componenti degli impianti anche l’incentivo è stato ridotto.
Certamente il Conto Energia rappresenta un introito interessante per le imprese che investono nel fotovoltaico, ma non bisogna tralasciare i guadagni derivanti dalla vendita dell’energia prodotta alla rete elettrica. Guadagni assoggettati a specifiche politiche fiscali che variano a seconda del soggetto che li percepisce, dell’attività commerciale svolta e di altri fattori andiamo ad analizzare.
Secondo l’Agenzia del Territorio un impianto fotovoltaico è del tutto assimilabile alle turbine di un impianto idroelettrico (R.M. 3/2008). Quindi va in ogni caso accatastato nella categoria D/1, ovvero quella degli opifici, tranne l’eventualità in cui si tratti di un impianto di piccole dimensioni realizzato per l’approvvigionamento di energia per usi domestici, in cui è comunque necessario dichiarare al catasto il vincolo di pertinenzialità a carico dell’immobile sul quale è installato.
L’iscrizione secondo le norme illustrate degli impianti fotovoltaici al catasto comporta il pagamento dell’ICI, applicato sulla base imponibile moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5% all’indice 50 (coefficiente della categoria D). Con l’IMU (Imposta municipale propria), che vedrà la luce nel 2012, l’indice salirà a 60, come previsto dal decreto Salva Italia (D.L. 201/2011).
L’acquisto e la realizzazione dell’impianto fotovoltaico sono assoggettati all’IVA agevolata al 10%, detraibile da parte di soggetti che agiscano nell’esercizio di un’impresa, arte o professione se di pertinenza dell’attività. Poiché l’Agenzia delle Entrate definisce questi manufatti beni mobili (C.M. 38/E/2010 e C.M. 46/E/2007) essi sono soggetti ad ammortamento con coefficiente del 9%, che è quello utilizzato anche per le centrali termoelettriche.
Per quanto riguarda invece la tariffa incentivante è necessario sottolineare come questa sia un contributo a fondo perduto, e quindi è esclusa l’applicazione dell’IVA, ma è invece valida per la determinazione del reddito d’impresa (IRPEF/IRES) e ai fini IRAP in quanto ritenuta un contributo in conto esercizio. Questa inoltre risente della ritenuta del 4% come acconto dell’imposta sui redditi.
Servizio di scambio sul posto
Oltre al Conto Energia, il soggetto titolare dell’impianto può optare per la cessione al sistema elettrico dell’energia non consumata. Due le possibili soluzioni: vendere l’energia inutilizzata o immagazzinarla così da averne disponibilità quando necessario, come previsto dal servizio di scambio sul posto (Ssp).
La deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (Aeeg) n.74/2008 ha modificato l’Ssp con decorrenza dal 2009. Prima il soggetto titolare poteva prelevare gratuitamente energia dalla rete fino al raggiungimento della quota di quello ceduto, mentre a partire dall’1 gennaio 2009 l’utente deve pagare l’energia prelevata dalla rete per poi essere rimborsato del valore minore tra quello dell’energia ceduta e di quella prelevata.
Nel caso in cui quella ceduta alla rete fosse maggiore rispetto a quella prelevata viene maturato un credito monetario, in caso contrario un debito. Il corrispettivo di cessione dovrà essere necessariamente accompagnato da fattura da parte del cedente come sottolineato dalla R.M. 13/E/2009. Anche il contributo per l’Ssp è assoggettabile all’IVA e rilevante ai fini IRPEF/IRES.