Il nuovo regime dei minimi, dopo aver sollevato perplessità in merito di verifica dei requisiti per accedervi, torna alla ribalta attraverso i dubbi e le perplessità dei contribuenti.
Questa volta le domande sono relative al corretto trattamento ai fini IVA di coloro che accedono al regime dei minimi e di quelli che sono diventati i cosiddetti ex-minimi, in particolare i dubbi si concentrano sulla compilazione dei registri IVA, le comunicazioni annuali dati IVA, le liquidazioni IVA, le dichiarazioni annuali gli elenchi INTRASTAT.
Non sembra quindi essere ancora completamente chiaro quali sono gli adempimenti comunque a carico dei nuovi minimi, nonostante le agevolazioni prevista dalla normativa.
Registri IVA
Innanzitutto chi ha scelto di accedere al regime dei minimi potrà evitare di predisporre i registri IVA sia per gli acquisti sia per le vendite, sarà sufficiente che le fatture emesse e ricevute siano essere annotate. Questo ai fini del calcolo dell’IVA per i titolari di partita IVA, fermo restando la possibilità di non applicare la ritenuta del 5% sugli onorari, come prima avveniva per gli ex-minimi.
In alternativa all’emissione di fatture, ove previsto dalla specifica attività, dovranno essere emessi gli scontrini fiscali o compilato il registro dei corrispettivi poiché i minimi non sono esonerati dalla compilazione di quest’ultimo.
Dovrà essere inoltre mantenuta la copia delle fatture di acquisto o vendita, che dovranno essere numerate progressivamente e che dovranno avere anche tutti i requisiti minimi previsti dalla normativa europea.
Elenchi Intrastat
I nuovi minimi sono inoltre chiamati a compilare gli elenchi INTRASTAT, tramite il modello INTRA-2 con cadenza trimestrale. È infatti vero che chi rientra nel regime dei minimi pur risultando escluso da tutti gli adempimenti IVA, ma eventuali acquisti intracomunitari rappresentano un’eccezione.
Dunque in questo caso il contribuente minimo deve integrare la fattura di acquisto indicando aliquota e imposta, poi procedere con il versamento dell’imposta il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui ha effettuato l’operazione, indicando il codice tributo corrispondente al codice periodico IVA del mese di riferimento.
Non è però necessario annotare la fattura in alcun registro e in più l’IVA non può essere portata in detrazione in riferimento alla fattura integrata.
Diversamente accade per le cessioni di beni e/o di servizi effettuate dai minimi nei confronti di soggetti passivi comunitari. Queste infatti non essendo considerate cessioni intracomunitarie ma interne senza diritto di rivalsa dell’IVA non obbligano il contribuente alla compilazione dell’elenco INTRASTAT.
Adempimenti fiscali per minimi ed ex-minimi
Riassumendo, per i nuovi minimi permane l’obbligo di rispettare i seguenti adempimenti fiscali: numerazione e conservazione delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali per le importazioni; certificazione dei corrispettivi; conservazione dei documenti emessi e ricevuti; integrazione delle fatture di acquisto intracomunitarie o in regime di reverse charge.
Chi rientra nel regime transitorio, riservato agli ex-minimi, sono previste le seguenti agevolazioni: esonero registrazione e tenuta scritture contabili, sia ai fini IVA che IRPEF; esonero da liquidazioni e versamenti periodici IVA, dalla presentazione della dichiarazione e versamento IRAP.