Regime dei Minimi 2012, accesso meno rigido

di Noemi Ricci

31 Gennaio 2012 15:00

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L’accesso al regime dei minimi 2012: possono diventare contribuenti minimi anche coloro con solo due periodi di imposta dalla precedente attività: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.

Il regime dei minimi, che consente di accedere ad un trattamento fiscale agevolato, può applicarsi anche nel caso in cui il contribuente abbia svolto in passato un’altra attività anche con solo due periodi di imposta di inattività invece di tre, come tecnicamente previsto dalla riforma del regime dei minimi inserita nella manovra finanziaria 2011.

Perché l’imprenditore possa rientrare nel nuovo regime dei minimi, però, dovrà sussistere un vincolo temporale, ovvero l’attività dovrà risultare cessata da oltre tre anni, anche se i periodi di imposta interi di inattività fossero solo due.

A precisarlo è l’Agenzia delle Entrate che, in occasione della manifestazione Telefisco 2012, ha sottolineato come l’impedimento all’accesso al regime agevolato derivi dall’effettivo svolgimento dell’attività nel triennio precedente e non dal solo possesso di una partita IVA.

Di norma il nuovo regime dei minimi non può avere una durata superiore a cinque anni, compreso quello di inizio della attività, mentre per i contribuenti giovani il regime può essere mantenuto fino al compimento dei 35 anni di età.

Casi di sovrapposizione

Rimane tuttavia ancora qualche dubbio nei casi di sovrapposizione, che al momento non trova pieno chiarimento.

Una  possibile chiave di lettura potrebbe prevedere che i soggetti nati fiscalmente dopo il 2008 senza aver applicato il regime dei minimi, dopo il vincolo triennale di altro regime contabile, possano accedere al regime dei minimi per gli anni mancanti alla fine del quinquennio od al compimento dei 35 anni di età.

Al contrario, per i contribuenti che hanno usufruito del regime dei minimi per poi uscirne  (ex minimi) non è prevista la possibilità di tornare indietro.

Professionisti in pensione

Altra incertezza da chiarire deriva dall’applicazione del regime agevolato per il soggetto che, andato in pensione, inizia la libera professione, soprattutto in relazione alla norma che vieta il regime in caso di mera prosecuzione dell’attività svolta come lavoratore dipendente.

Infatti, la clausola di mera prosecuzione è stata introdotta per evitare gli abusi, ma non dovrebbe sussistere in caso di pensionamento.