Con la manovra finanziaria (Dl 98/2011) è entrata in vigore la riforma del regime dei minimi (articolo 27). La nuova disciplina ha escluso molti contribuenti (ex minimi), ma per quelli che risultano ancora in possesso dei requisiti, ovvero i nuovi minimi, sono previste interessanti agevolazioni fiscali, come l’esenzione IVA e l’IRPEF al 5%.
IVA e regime dei minimi
Dunque i contribuenti che rientrano nel nuovo regime dei minimi da una parte non possono addebitare l’IVA ai clienti/committenti e dall’altra non possono portarla in detrazione per gli acquisti effettuati.
Il regime dei minimi, visto in quest’ottica, può pertanto essere un’arma a doppio taglio. Se infatti il contribuente minimo ha a che fare esclusivamente con clienti privati l’agevolazione fiscale costituisce un indubbio vantaggio.
Ma per coloro che investono può comportare un pesante aggravio di costi. È anche vero che gli investimenti per questo tipo di contribuenti sono limitati a 15mila euro, pena la fuoriuscita dal regime dei minimi.
Da sottolineare che i minimi che diventano tali transitando dal regime delle nuove iniziative o dal regime ordinario sono obbligati ad effettuare la rettifica della detrazione IVA (art. 19-bis2, Dpr 633/72) e versare l’IVA in unica volta o in una soluzione in cinque rate.
IRPEF e regime dei minimi
L’altra novità per il regime dei minimi 2012 è data dall’imposta sostitutiva di IRPEF e relative addizionali, portata al 5% invece del vecchio 20%, quindi inferiore per aliquota alla ritenuta d’acconto, il che potrebbe generare un costante credito d’imposta. La soluzione è contenuta in un Provvedimento del direttore delle Entrate: per tali ricavi e compensi il sostituto d’imposta non applicherà la ritenuta d’acconto.
Il contribuente minimo è però chiamato a rilasciare una dichiarazione che attesti che il reddito di riferimento è soggetto a imposta sostitutiva. Da precisare che non sono esenti da ritenuta d’acconto gli importi relativi a periodi antecedenti al 2012.
Per la determinazione dei redditi ai quali si applica, o meno, l’esenzione vale il criterio di cassa anche per gli imprenditori. Per gli assegni circolari la data di riferimento è quella della loro emissione e non del loro incasso, mentre per i bonifici fa fede il momento in cui la transazione produce l’effettiva disponibilità per il percettore.