Dal punto di vista della base imponibile IRAP, anche per le aziende agricole valgono le medesime regole in vigore per le imprese commerciali: imprenditori agricoli persone fisiche e società semplici, in quanto soggetti IRPEF, possono optare, ai fini IRAP per la determinazione della base imponibile come stabilito dall’art. 5-bis del D.Lgs. n. 446/1997.
L’importante chiarimento per le imprese agricole è arrivato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 3/E diffusa nei giorni scorsi.
Determinazione base imponibile IRAP
Normalmente gli imprenditori agricoli, nel determinare la base imponibile IRAP si rifanno all’art.9 del D.Lgs. n. 446/1997, considerando la differenza tra l’ammontare dei corrispettivi e quello degli acquisti inerenti l’attività agricola soggetti a registrazione ai fini IVA.
In alternativa si fa riferimento all’art. 5 dello stesso decreto rivolto alle società di capitali e agli enti equiparati.
Articolo 5-bis del D.Lgs. n. 446/1997
È però possibile, sottolinea l’Agenzia, optare per l’applicazione delle regole ordinarie previste dall’art. 5-bis che semplifica e regolamenta le modalità di determinazione della base imponibile IRAP per le società di persone e per le imprese individuali titolari di reddito d’impresa (società di persone e imprese individuali). T
ale regime rappresenta infatti quello naturalmente in vigore per i soggetti IRPEF, sia che questi siano in regime di contabilità semplificata che ordinaria.
Da sottolineare che, qualora l’imprenditore agricolo decida di optare per l’applicazione dell’art. 5, egli diventa automaticamente obbligato anche agli adempimenti contabili previsti per le imprese minori previsti dall’art. 18, D.P.R. n. 600/1973.