La riforma del regime dei minimi operata dalla manovra finanziaria (D.L. n. 98/2011) è entrata in vigore dal 1° gennaio 2012. Così 450mila contribuenti da quest’anno risultano esclusi dalle agevolazioni previste per i nuovi minimi, tra le quali l’imposta sostitutiva al 5%.
Regime contabile agevolato per ex-minimi
I contribuenti che non rientrano più nel regime dei minimi possono però usufruire del nuovo regime contabile semplificato, introdotto dall’articolo 27, commi 3 e seguenti del Dl 98/2011.
È il caso degli ex-minimi esclusi dai nuovi criteri perché, pur mantenendo alcuni requisiti sufficienti per rientrare nel vecchio regime come le dimensioni aziendali, non rispondono agli attuali più stringenti vincoli.
Requisiti per il regime agevolato
Possono quindi beneficiare del regime agevolato gli ex-minimi che hanno già svolto un’attività imprenditoriale nel triennio precedente e avviano una nuova impresa o che prosegue un’altra e quelli che fuoriescono dal regime dei minimi dopo averne usufruito per cinque anni.
Rientrano nel nuovo regime contabile agevolato anche le imprese agricole, anche se escluse dal regime dei minimi. A stabilirlo è stato un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, ma l’estensione ha valore solo per le attività agricole rientranti, ai fini delle imposte dirette, nel reddito agrario.
Agevolazioni del regime contabile per ex-minimi
Il nuovo regime contabile agevolato riservato agli ex-minimi consente il versamento dell’Iva su base annuale, senza liquidazioni periodiche e versamenti di acconti Iva e l’esclusione dall’Irap.
Nessun esonero invece per adempimenti fiscali come l’obbligo di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, dell’elenco clienti e fornitori e la compilazione degli studi di settore.