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Studi di settore: cause di esclusione, anche per ex-minimi

di Noemi Ricci

4 Gennaio 2012 09:10

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Oltre al regime dei minimi esistono altre motivazioni che garantiscono l'esclusione dagli studi di settore, anche agli ex-minimi.

Per effetto della manovra finanziaria, che ha riformato il regime dei minimi, molti contribuenti che fino all’anno scorso godevano di particolari agevolazioni dal 2012 saranno chiamati a compilare gli studi di settore.

Esistono però dei criteri che causano l’esclusione dagli studi di settore, anche per quelli che con l’entrata in vigore del D.L. n. 98/2011 sono diventati gli ex-minimi, sulla base delle disposizioni previste per la cosiddetta marginalità economica dell’attività svolta.

Tra le cause individuate dall’Amministrazione Finanziaria che giustificano l’esclusione dai tanto temuti studi di settore ci sono le ridotte dimensioni dell’impresa; la condizione di start-up; l’assenza di personale dipendente e di collaboratori; lo scarso potere contrattuale nei confronti di imprese committenti; la ridotta articolazione del processo produttivo.

Per ridotte dimensioni d’impresa si intendono aziende con un volume d’affari inferiore ai 5.164.569 euro annui. In più per tutto il primo anno di attività le imprese sono esonerate dalla compilazione degli studi di settore.

Escluse anche le imprese attive nella vendita a domicilio e, ovviamente, quelle che rientrano nel nuovo regime dei minimi (articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427).

Le motivazioni che giustificano l’esclusione dagli studi di settore possono essere indicati dall’impresa nel campo “Annotazioni” del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore.

La normativa di riferimento

L’art. 10, comma 4, legge n. 146/1998, il D.L. n. 223/2006 e la legge Finanziaria 2007 regolano la disciplina di base per quanto concerne l’esclusione dall’obbligo di accertamento tramite ricorso agli studi di settore. Per approfondimenti, riportiamo l’intera normativa di riferimento così come indicata dall’Agenzia delle Entrate: