Scadenze fiscali: i datori di lavoro devono effettuare il conguaglio fiscale entro il prossimo 28 febbraio 2012 e non entro il 31 dicembre 2011, come erroneamente pensato da molti imprenditori.
Il conguaglio fiscale, ovvero il calcolo riepilogativo e definitivo sia fiscale che contributivo, è un’importante scadenza fiscale per le imprese che operano con il flusso UniEmens, rappresenta il calcolo delle imposte e dei contributi dovuti sulla base del reddito percepito nell’anno 2011 ed è quindi calcolato solitamente nel mese di dicembre.
Tuttavia l’art. 23 comma 3 del D.P.R. n. 600 del 1973, stabilisce che i datori di lavoro sostituti d’imposta possano effettuare le operazioni di conguaglio entro il 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta.
L’operazione deve correggere gli importi trattenuti in busta paga da gennaio a novembre e rappresenta l’ultima occasione per adeguare le somme dovute. Si tratta di una elaborazione relativa all’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), alle addizionali regionali e comunali, ai contributi Inps e alle detrazioni fiscali spettanti.
Una scadenza fiscale che concede quindi due mesi di tempi in più al datore di lavoro per realizzare i calcoli con la dovuta attenzione, richiesta anche dai lavoratori in considerazione del fatto che tale conguaglio può determinare delle somme ulteriori da pagare rispetto a quanto precedentemente versato in busta paga.
La circolare INPS n. 155 del 14 dicembre 2011 fornisce tutti i chiarimenti sulle operazioni di conguaglio di fine anno per i datori di lavoro e sulle aliquote contributive per il 2012 relative alle diverse tipologie di aziende e lavoratori dipendenti. Tra le voci prese in analisi:
- variabili della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993);
- massimale contributivo e pensionabile art. 2, c. 18 della legge n. 335/1995;
- contributo aggiuntivo IVS 1%, art. 3-ter della legge n. 438/1992;
- conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito fruizione delle stesse;
- “fringe benefits” esenti non superiori al limite di € 258,23 nel periodo d’imposta (art. 51, c. 3 del T.U.I.R.);
- auto aziendali;
- prestiti ai dipendenti;
- conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
- rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
- operazioni societarie.
Nella circolare sono indicate voce per voce le modalità di calcolo delle diverse voci retributive, i casi particolari, nonché le aliquote per i tipi di azienda e di lavoratore più comune (senza però esaurire lo spettro delle opzioni possibili).