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I principi contabili Ifrs per le Pmi

di Filippo Davide Martucci

Pubblicato 4 Gennaio 2012
Aggiornato 26 Ottobre 2018 14:10

I principi contabili Ifrs per le Pmi, semplificati e con meno obblighi rispetto a quelli tradizionali, sono costituiti da 35 sezioni divise in tre macro-aree: struttura del bilancio, analisi di voci specifiche e disposizioni comuni.

La continua internazionalizzazione delle imprese dovuta alla necessità di spingersi alla ricerca di mercati più attraenti comporta l’adozione di modelli simili, in modo da poter facilitare i rapporti tra piccole e medie imprese di paesi differenti a partire da basi comuni.

Ciò è rispecchiato dall’Ifrs (international financial reporting standard, principi contabili internazionali), un principio contabile elaborato dallo Iasb (International accounting standards board) anche nella variante per Pmi con l’obiettivo di applicare un comune linguaggio alla redazione dei bilanci di una tipologia d’impresa che da sola costituisce il 95% di quelle mondiali.

Attualmente l’Ifrs è sotto analisi da parte dell’Unione Europea che sta per esprimere il suo parere circa un possibile recepimento da parte degli Stati membri.

L’adozione di uno standard simile in Stati diversi comporterebbe notevoli vantaggi, favorendo da un lato i rapporti tra diverse imprese e tra imprese e istituzioni, e moltiplicando, dall’altro canto, la possibilità di accedere a finanziamenti (grazie a un’omologazione dei requisiti misurabili sarebbe possibile, in alcuni casi, concorrere all’ottenimento di finanziamenti anche presso Stati esteri).

Gli Ifrs concepiti per le Pmi sono diversi rispetto a quelli tradizionali. Si tratta infatti di una versione semplificata in cui sono omesse alcune voci, ci sono meno obblighi di disclosure (accordo di non divulgazione, in cui le parti si impegnano a tenere segrete alcune informazioni) e in presenza di due opzioni contabili alternative l’Ifrs per pmi consente l’utilizzo di quella più semplice.

Trentacinque sono le sezioni che costituiscono il principio contabile in questione, che possono essere racchiuse in tre macro-aree: struttura e composizione del bilancio, analisi di voci di bilancio specifiche e disposizioni comuni.

Le semplificazioni più importanti rispetto al full Ifrs consistono nell’esclusione di trattamenti contabili alternativi consentiti in favore dell’indicazione di un criterio contabile da utilizzare preso da quelli comunque consentiti dallo Ias/Ifrs corrispondente; e nell’esclusione di fattispecie contabili che non sono frequenti nei bilanci aziendalidelle Pmi, ovvero di realtà di piccole e medie dimensioni.

Tra questi ci sono l’iperinflazione, le stock option (pagamenti in azioni), agricoltura e industria estrattiva, bilanci infrannuali, leasing finanziario nella prospettiva del locatore e valore recuperabile dell’avviamento.

Per l’applicazione di questo principio contabile è necessario definire cosa siano le Pmi. Per far ciò  lo Iasb rimanda alla legislazione dei singoli Stati, pur fornendo una definizione che si basa su due elementi: l’interesse diffuso e il tipo di bilancio eseguito.

Le Pmi realizzano bilanci per uso pubblico per utilizzatori esterni (quali i soci non coinvolti nella gestione dell’attività d’impresa, creditori reali e potenziali, agenzie di rating) e non rappresentano un interesse diffuso (che si realizza se gli strumenti di debito o quelli rappresentativi di capitale di un’azienda sono negoziati in un mercato regolamentato o se l’azienda stessa sta per emettere questi strumenti per la negoziazione in un mercato regolamentato, o ancora se l’azienda come una delle sue attività principali possiede attività in gestione fiduciaria per un ampio gruppo di terze parti).

È necessario sottolineare che i bilanci redatti sulla base dell’Ifrs non sempre hanno le caratteristiche per determinare il reddito imponibile: è quindi necessario predisporre anche bilanci finalizzati a ciò riducendo al minimo i costi legati alla doppia rendicontazione.

L’importanza di omologare i bilanci delle Pmi risiede anche nel fatto che questi rappresentano un documento importante ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, che acquisisce ancora maggior valore per tutta una serie di soggetti economici interessati ai risultati e ai flussi finanziari di una determinata impresa, ma che non possono richiedere informazioni più precise perché non coinvolti direttamente nell’attività (si pensi ad esempio a investitori o partner potenziali).

Per esercitare la propria efficacia un bilancio deve possedere determinate caratteristiche quali:

  • La comprensibilità (le informazioni contenute devono essere comprensibili agli utilizzatori).
  • La significatività (le informazioni devono essere indicative per gli utilizzatori).
  • La rilevanza (un’informazione è rilevante nel momento in cui se viene omessa o riportata in maniera errata può influenzare le decisioni degli utilizzatori).
  • L’attendibilità (le informazioni non devono essere errate o distorte).
  • Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma (per essere attendibile un bilancio deve riportare dati contabilizzati in maniera conforme alla loro sostanza).
  • La prudenza (è necessario impiegare un livello di cautela durante la redazione di un bilancio tale che attività e ricavi dell’impresa non siano sovrastimati e le passività sottostimate).
  • La completezza (le informazioni devono essere complete).
  • La comparabilità (deve essere possibile paragonare il bilancio nel tempo per poter individuare le tendenze di un’impresa, così come si devono poter comparare bilanci di imprese differenti).
  • La tempestività (le informazioni finanziarie che possono avere un forte ascendente sulle decisioni degli utilizzatori devono essere fornite in un arco di tempo ragionevole).
  • L’equilibrio tra costi e benefici (fornire delle informazioni comporta un costo, ma questi devono essere inferiori rispetto ai benefici che si ottengono dall’ottenimento delle informazioni stesse).

Come detto l’Unione Europea sta discutendo il principio contabile dello Iasb, valutando la possibilità di omologarlo rendendolo obbligatorio per gli Stati membri. Per far ciò è necessario limare i contrasti esistenti tra alcune direttive contabili emanate dalla stessa UE e la legislazione dei singoli Paesi. A questo proposito è stata proposta la possibilità di consentire l’utilizzo non vincolante dell’Ifrs, lasciando la scelta definitiva a ogni singolo Stato, o addirittura a ogni singola azienda.